27.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/7
Impugnazione proposta il 3 dicembre 2009 dalla Thomson Sales Europe avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 29 settembre 2009, cause riunite T-225/07 e T-364/07, Thomson Sales Europe/Commissione
(Causa C-498/09 P)
2010/C 80/13
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Thomson Sales Europe (rappresentanti: sigg. F. Goguel e F. Foucault, avocats)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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annullamento della sentenza del Tribunale 29 settembre 2009,
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annullamento della decisione della Commissione europea 7 maggio 2007, REM n. 03/05,
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condanna della Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi.
Con il suo primo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe violato le norme di competenza di cui all’art. 225 CE, in quanto avrebbe emesso una decisione nel merito della sua domanda di annullamento della lettera della Commissione 20 luglio 2007, che non confermava l’acquisizione del beneficio del mancato recupero a posteriori dei dazi all’importazione sui ricevitori televisivi a colori fabbricati in Tailandia, sebbene esso, in precedenza, avesse dichiarato irricevibile la citata domanda, poiché la lettera di cui trattasi non era idonea a produrre i suoi effetti giuridici.
Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa e commesso un manifesto errore di qualificazione giuridica dei fatti, in quanto, da un lato, avrebbe rigettato la sua domanda di messa a disposizione delle parti di tutte le offerte di prova e, dall’altro, avrebbe dichiarato che la Thomson aveva dato prova di manifesta negligenza poiché essa, in quanto operatore esperto, avrebbe dovuto chiedere informazioni precise alla Commissione sulla possibilità di continuare a dichiarare di origine tailandese i televisori a colori fabbricati in Tailandia dopo aver cominciato a rifornirsi di tubi di origine coreana e malese.
Con il suo terzo motivo, articolato in due parti, la Thomson deduce la violazione da parte del Tribunale dell’art. 239 del codice doganale (1), relativo alla possibilità di un rimborso totale o parziale dei dazi all’importazione o all’esportazione versati ovvero di uno sgravio dell’importo del debito doganale. La ricorrente, da un lato, fa valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto avrebbe respinto il suo ricorso esaminando unicamente la condizione riguardante l’assenza di frode o di negligenza, senza previamente verificare la condizione relativa all’esistenza di una situazione particolare.
Dall’altro, il Tribunale, ritenendo non soddisfatte le condizioni di sgravio di cui all’art. 239 del codice doganale, avrebbe commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti, e, dunque, un errore di diritto. Secondo la ricorrente, essa soddisferebbe, infatti, i requisiti previsti da tale disposizione, poiché le circostanze della fattispecie costituirebbero una situazione particolare dato che la Commissione avrebbe cambiato prassi nell’interpretazione delle disposizioni pertinenti senza aver sufficientemente avvertito gli operatori.
La Thomson sostiene, peraltro, di non aver avuto alcun dubbio sulla regolarità delle sue operazioni, essendo convinta che un solo dazio antidumping, fissato praticamente di comune accordo con la Commissione, fosse applicabile a tutta la sua produzione. Non si potrebbe ritenere, pertanto, che essa sia stata negligente.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
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