13.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/23
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 dicembre 2009 — Fleischerei Nier GmbH & Co. KG/Finanzamt Detmold
(Causa C-502/09)
2010/C 63/37
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Fleischerei Nier GmbH & Co. KG
Convenuto: Finanzamt Detmold
Questioni pregiudiziali
1)
Se la nozione di «prodotti alimentari» di cui all’allegato H, categoria 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari (1), vada interpretata nel senso che essa comprende solo i prodotti alimentari «da asporto», quali sono i prodotti normalmente commercializzati dai rivenditori di generi alimentari, o anche le vivande e i pasti cucinati, arrostiti, cotti in forno o in altro modo preparati in vista di un loro consumo immediato.
2)
Qualora anche le vivande e i pasti di consumo immediato siano «prodotti alimentari» ai sensi dell’allegato H, categoria 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari:
Se la preparazione di vivande e pasti vada considerata un elemento avente carattere di prestazione di servizi, laddove si tratti di decidere se la prestazione unitaria di un’impresa di banqueting (fornitura e trasporto di vivande o pasti pronti per essere consumati ed, eventualmente, messa a disposizione di posate, stoviglie e/o di tavolini da appoggio, nonché ritiro degli oggetti messi a disposizione) si debba qualificare come cessione di prodotti alimentari fiscalmente agevolata (allegato H, categoria 1, di detta direttiva) o come prestazione di servizi fiscalmente non agevolata (art. 6, n. 1, di detta direttiva).
3)
Nel caso di soluzione negativa della seconda questione: se, al fine di qualificare la prestazione unitaria fornita da un’impresa di banqueting come cessione di beni o come prestazione di servizi sui generis, si debba, in conformità all’art. 2, n. 1, in combinato disposto con l’art. 5, n. 1 e con l’art. 6, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, fare riferimento solo al numero delle prestazioni aventi carattere di servizi (due o più di due) rispetto alla componente relativa alla cessione oppure, indipendentemente dal loro numero, si debba soppesare l’incidenza, e in tal caso secondo quali criteri, degli elementi aventi carattere di prestazioni di servizi.
(1) GU L 145, pag. 1.
Full & Egal Universal Law Academy