27.2.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/18
Impugnazione proposta il 4 dicembre 2009 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009, causa T-183/07, Polonia/Commissione
(Causa C-504/09 P)
2010/C 51/29
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Kružíková, E. White, K. Herrmann, agenti)
Altre parti nel procedimento: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica di Polonia, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca
Conclusioni della ricorrente
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annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado 23 settembre 2009 nella causa T-183/07,
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condannare la Repubblica di Polonia alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente solleva quattro motivi a sostegno delle sue conclusioni: in primo luogo, il Tribunale è andato oltre la sua competenza di controllo ed ha violato la procedura, ledendo gli interessi della Commissione; in secondo luogo, esso ha violato l’art. 9, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1); ha, in terzo luogo, erroneamente interpretato la portata dell’obbligo di motivazione di una decisione, istituito dall’art. 296 TFUE, nonché, in quarto luogo, ha commesso un errore di diritto nella misura in cui ha dichiarato inseparabili gli artt. 1, n. 1, 2, n. 1, e 3, n. 1, dalle rimanenti disposizioni della decisione impugnata e ha di conseguenza annullato quest’ultima nella sua integralità.
Nell’ambito del primo addebito, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha considerato ricevibili gli addebiti di eccesso di competenza della Commissione sollevati dalla ricorrente, soltanto nella fase della replica in violazione dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura. Inoltre, determinando esso stesso a quali disposizioni di diritto comunitario si ricollegava il secondo addebito del ricorso, ha oltrepassato i limiti del suo controllo giurisdizionale.
Nel contesto del secondo addebito la ricorrente ha fatto valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione della portata e delle modalità di esercizio da parte della Commissione delle competenze attribuitele all’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE. Tale addebito si divide in due parti.
Nell’ambito della prima parte di tale addebito, la ricorrente fa valere che il Tribunale, constatando che la Commissione non è competente, in occasione del controllo dei PNA II notificatile alla luce dei criteri di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE, a servirsi dei dati CO2 verificati e provenienti dalla medesima fonte per tutti gli Stati membri per il medesimo periodo (anno 2005), né a basare la sua decisione su previsioni di evoluzione del PIB nel periodo 2005-2010 pubblicate nello stesso periodo per tutti gli Stati membri, ha interpretato erroneamente l’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE, violando il principio della parità di trattamento.
Nel contesto della seconda parte del medesimo addebito, la ricorrente fa valere che il Tribunale, negando il diritto della Commissione di non servirsi nella valutazione del PNA II dei dati utilizzati da un determinato Stato membro nonché di indicare nella sua decisione di rigetto del PNA II, adottata sul fondamento dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE, il livello massimo della quantità totale di quote che lo Stato membro può assegnare, ha interpretato in maniera errata l’art. 9, n. 3, della stessa direttiva, in conseguenza della violazione del suo scopo ed oggetto.
A parere della ricorrente, il controllo a priori del PNA II sul fondamento dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87/CE persegue lo scopo di rendere possibile la realizzazione dell’obiettivo della medesima, cioè la riduzione dei gas a effetto serra in maniera efficace sotto il profilo dei costi e economicamente efficiente quanto alle modalità, nonché la garanzia del corretto funzionamento del sistema di scambio comunitario delle quote. Dato che il diritto di emettere una decisione di rigetto del PNA è limitato nel tempo, tanto più occorre interpretare l’esercizio da parte della Commissione delle sue competenze di controllo ex art. 9, n. 3, prima frase, della direttiva 2003/87/CE tenendo conto della finalità complessiva del procedimento di controllo consistente nel garantire che solo il PNA II conforme ai criteri dell’allegato III inclusi, in particolare, quelli stabiliti nei punti 1-3, possa divenire definitivo e costituire il fondamento per l’adozione da parte degli Stati membri delle loro decisioni vertenti sulle quantità totali di quote da assegnare.
Nell’ambito del terzo addebito, la ricorrente sostiene che il Tribunale, constatando che la Commissione avrebbe dovuto chiarire nella decisione impugnata il motivo per cui i dati utilizzati nel PNA II dalla Repubblica di Polonia sarebbero stati “meno affidabili”, ha omesso di prendere in considerazione la totalità dei motivi contenuti nel punto 5 del preambolo della decisione impugnata ed è comunque andato oltre la portata dell’obbligo di motivazione istituito dall’art. 296 TFUE.
Nel contesto del quarto motivo, la ricorrente solleva l’argomento che il Tribunale ha erroneamente applicato il presupposto della separabilità delle disposizioni della decisione impugnata, constatando che, gli artt. 1 e 2, nn. 2-5, poiché si riferiscono, al pari del n. 1, all’incompatibilità del PNA II con altri criteri dell’allegato III della direttiva, non sono separabili da quest’ultimo. L’esame errato del Tribunale ha condotto all’annullamento integrale della decisione impugnata.
(1) GU L 275, pag. 32.
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