13.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/23
Impugnazione proposta il 4 dicembre 2009 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 23 settembre 2009, causa T-263/07, Repubblica di Estonia/Commissione europea
(Causa C-505/09 P)
2010/C 63/38
Lingua processuale: l’estone
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Kružíková, E. White e E. Randvere)
Altre parti nel procedimento: Repubblica di Estonia, Repubblica di Lituania, Repubblica slovacca e Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la sentenza impugnata;
—
Condannare la Repubblica di Estonia alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione afferma che la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: il «Tribunale») deve essere annullata per i seguenti motivi:
1)
Il Tribunale ha violato l’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e l’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, laddove ha considerato ammissibile il ricorso in relazione all’art. 1, nn. 3 e 4, all’art. 2, nn. 3 e 4, nonché all’art. 3, nn. 2 e 3 della decisione della Commissione 4 maggio 2007 (concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Estonia, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87/CEE (1)). Il Tribunale ha erroneamente dichiarato ammissibile il ricorso con riferimento al complesso della decisione, nonostante la ricorrente avesse allegato motivi diretti a far dichiarare la nullità esclusivamente con riferimento all’art. 1, nn. 1 e 2, e all’art. 2, nn. 1 e 2, nonché all’art. 3, n. 1.
2)
Il Tribunale ha commesso un errore con riguardo all’art. 9, nn. 1 e 3, della direttiva, laddove ha interpretato erroneamente il principio della parità di trattamento e l’obiettivo della direttiva, in sede di valutazione dell’ampiezza dei poteri di controllo della Commissione e della competenza di quest’ultima nell’applicare l’art. 9, n. 3, della direttiva. I piani di assegnazione non sono misure classiche di trasposizione di una direttiva che si possono valutare a posteriori. Se si ammettesse che ogni Stato membro possa basarsi sui propri dati, che non vengono controllati, ciò implicherebbe il rischio di disparità di trattamento tra gli Stati membri. Tuttavia, gli obbiettivi della direttiva possono essere realizzati solo se la domanda di quote di emissioni supera l’offerta. Occorre distinguere tra il tetto massimo fissato per la quantità totale di quote di emissioni assegnabili e il totale di quote di emissioni assegnabili.
3)
Il Tribunale ha interpretato erroneamente la portata del principio di buona amministrazione. L’elaborazione di un piano di assegnazione è di competenza dello Stato membro e la Commissione non ha il compito di colmare le sue lacune, ma piuttosto quello di esaminare la compatibilità del piano di assegnazione con la direttiva.
4)
Il Tribunale ha valutato erroneamente le disposizioni della decisione della Commissione, laddove ha ritenuto che gli artt. 1, nn. 1 e 2, 2, nn. 1 e 2, nonché 3, n. 1 non potessero essere separati dalle altre disposizioni della decisione della Commissione e ha dichiarato la nullità della decisione nel suo complesso. In realtà, tale inseparabilità non esiste, dal momento che dalla struttura e dalla motivazione della decisione della Commissione risulta chiaramente che ogni numero dell’art. 2 è inscindibilmente collegato con il corrispondente numero dell’art. 1, ma non con gli altri numeri dell’art. 2. Lo stesso accade con i numeri dell’art. 1.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).
Full & Egal Universal Law Academy