13.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/24
Impugnazione proposta il 7 dicembre 2009 dalla Repubblica portoghese avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 23 settembre 2009, causa T-385/05, Transnáutica — Transportes e Navegação SA/Commissione
(Causa C-506/09 P)
2010/C 63/39
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Fernandes, C. Guerra Santos, J. Gomes, P. Rocha, agenti)
Altre parti nel procedimento: Transnáutica — Transportes e Navegação, SA, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
accogliere l’impugnazione proposta dalle autorità portoghesi, sospendendo il presente procedimento fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale, dal momento che nell’opposizione di terzo è necessario esaminare non solo gli aspetti giuridici, ma anche quelli di fatto della controversia;
—
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 settembre 2009, causa T-385/05, Transnáutica — Transportes e Navegação SA/Commissione, con cui il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione 6 luglio 2005, REM 05/2004, che ha respinto la domanda della Transnáutica diretta al rimborso e allo sgravio di dazi doganali;
—
condannare la Transnáutica — Transportes e Navegação SA alle spese.
Motivi e principali argomenti
Secondo la ricorrente, il Tribunale di primo grado ha erroneamente dichiarato che le autorità doganali portoghesi non avevano correttamente determinato e controllato la garanzia globale utilizzata nelle operazioni di transito controverse.
La ricorrente deduce inoltre che non è possibile ravvisare alcun nesso di causalità tra gli errori asseritamente commessi dalle autorità portoghesi e la successiva sottrazione delle merci dalla sorveglianza doganale e sostiene che, decidendo diversamente, il Tribunale di primo grado ha violato il diritto dell’Unione europea.
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