30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/45
Ricorso presentato l'8 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-508/09)
2010/C 24/78
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Zadra e D. Recchia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
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Constatare che, poiché la regione Sardegna ha adottato ed applica una normativa relativa alla autorizzazione delle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici che non rispetta le condizioni stabilite all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (1), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE;
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condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che la legislazione adottata dalla regione Sardegna non sia in conformità con le prescrizioni dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.
La legge regionale n. 2 del 13 febbraio 2004 che disciplina il prelievo venatorio in deroga, e i decreti 3/V del 2004 e 8/IV del 2006 adottati in base alla legge regionale succitata, non rispondono alle esigenze dell'articolo 9 della direttiva, in quanto
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il parere dell'organo scientifico viene talvolta richiesto e, se negativo, non rispettato, talvolta non viene richiesto affatto;
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non vi è motivazione sufficiente (circa le esigenze da tutelare mediante il prelievo venatorio in deroga, le alternative esplorate, i risultati verosimilmente attesi);
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non vi è un sistema di controllo adeguato che permetta di verificare che le condizioni di cui è assortita la deroga siano rispettate e di agire in tempo utile;
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le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva, non sono richieste dalla legge e pertanto, non menzionate nei provvedimenti di deroga.
La legge n. 2 del 13 febbraio 2004 è stata modificata dalla legge regionale n. 4 dell'11 maggio 2006. Nonostante le modifiche, la legge n. 2 del 13 febbraio 2004, nonché il decreto n. 2225/DecA/3 del 30 gennaio 2009, adottato in virtù della summenzionata legge, non rispondono alle esigenze dell'articolo 9 della direttiva in quanto
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l'introduzione della consultazione dell'organo scientifico non impedisce l'adozione di atti di deroga carenti dal punto di vista della motivazione e della giustificazione, nonché l'adozione di atti di deroga addirittura senza il parere dell'organo scientifico;
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la legge regionale 2/2004, modificata, continua a non prevedere che i singoli provvedimenti di deroga menzionino le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 79/409 (il decreto 2225 è infatti altresì carente da questo punto di vista).
(1) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (JO L 103, p. 1)
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