13.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/25
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) l’11 dicembre 2009 — Tanja Borger/Tiroler Gebietskrankenkasse
(Causa C-516/09)
2010/C 63/41
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Obersten Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Tanja Borger
Convenuta: Tiroler Gebietskrankenkasse
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), debba essere interpretato nel senso che esso include — per il periodo di un semestre — anche una persona che, al termine del periodo legale di due anni di aspettativa dal lavoro, dopo la nascita di un figlio, concordi con il suo datore di lavoro un’aspettativa di un ulteriore semestre, al fine di ottenere la durata massima legale del percepimento dell’indennità di maternità oppure di una corrispondente indennità compensativa, e poi risolva il rapporto di lavoro;
2)
In caso di soluzione negativa della questione sub 1):
Se l’art. 1, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che esso include — per il periodo di un semestre — anche una persona che, al termine del periodo legale di due anni di aspettativa dal lavoro, dopo la nascita di un figlio, concordi con il suo datore di lavoro un periodo di aspettativa di un ulteriore semestre, qualora in detto periodo la stessa percepisca un’indennità di maternità oppure una corrispondente indennità compensativa.
(1) GU L 149, pag. 2.
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