13.2.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 37/26
Ricorso proposto l’11 dicembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-518/09)
2010/C 37/33
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I.V. Rogalski e P. Guerra e Andrade, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che la Repubblica portoghese,
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non avendo previsto nel proprio ordinamento la distinzione tra stabilimento e prestazione temporanea di servizi con riguardo alle attività di intermediazione immobiliare svolte da agenzie immobiliari e intermediari immobiliari;
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assoggettando le agenzie immobiliari e gli intermediari immobiliari di altri Stati membri all’obbligo di registrazione completa nell’Instituto da Construção e do Imobiliário (Istituto per l’edilizia ed il settore immobiliare, in prosieguo: «InCI, I.P.»), ai fini dello svolgimento di prestazioni di servizi temporanee;
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assoggettando le agenzie immobiliari e gli intermediari immobiliari di altri Stati membri all’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa ai fini della copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività, ai sensi della legge portoghese;
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assoggettando le agenzie immobiliari e gli intermediari immobiliari di altri Stati membri all’obbligo di disporre di capitale proprio positivo, ai sensi della legge portoghese, e
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assoggettando interamente le agenzie immobiliari e gli intermediari immobiliari di altri Stati membri al controllo disciplinare da parte dell’InCI, I.P.,
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è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 56 TFUE.
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Dichiarare che la Repubblica Portoghese è inoltre venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 TFUE e 56 TFUE, per aver imposto che le agenzie immobiliari e gli intermediari immobiliari non possano svolgere altra attività — fatta salva, per le agenzie, l’amministrazione di immobili per conto terzi.
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condannare la Repubblica portoghese alle spese.
Motivi e principali argomenti
Dal sistema portoghese di mediazione immobiliare e di gestione immobiliare risultano numerose restrizioni alla libera prestazione di servizi.
Le attività di mediazione immobiliare e di gestione immobiliare svolte da enti con sede o domicilio effettivo in altri Stati membri sono assoggettate alla normativa portoghese se relative ad immobili siti in Portogallo.
La normativa portoghese prevede sette requisiti per l’esercizio dell’attività di agente immobiliare, e quattro requisiti per l’esercizio dell’attività di intermediario immobiliare.
I requisiti relativi all’aspetto soggettivo della licenza sono restrittivi.
Anche il requisito relativo alla capacità professionale è restrittivo.
Le norme portoghesi in materia di agenzia ed intermediazione immobiliari snaturano la tradizionale attività dell’agente. L’attività non sarebbe più quella di intermediazione, bensì di agenzia.
L’obbligo di copertura assicurativa conforme alle esigenze del diritto portoghese costituisce una restrizione ingiustificata.
Il requisito del possesso di un capitale proprio positivo, conformemente ai dettami del sistema nazionale di contabilità portoghese costituisce una discriminazione con riguardo alla libera prestazione dei servizi.
L’assoggettamento degli agenti immobiliari e degli intermediari immobiliari al controllo disciplinare da parte dell’amministrazione portoghese, non tenendo conto del controllo cui il prestatore è già soggetto nel proprio Stato membro di stabilimento, è contrario alla libera prestazione dei servizi e costituisce una restrizione ai sensi dell’art. 56 TFUE.
Le norme di diritto portoghese che prevedono l'esclusività ovvero la quasi-esclusività nell'esercizio dell'attività da parte di agenzie e intermediari immobiliari costituiscono una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libertà di prestazione temporanea di servizi.
I requisiti per l'accesso all'esercizio di tali attività non distinguono né consentono di distinguere tra fattispecie di stabilimento e fattispecie di prestazione temporanea di servizi.
I requisiti per l'accesso all'attività edilizia, previsti dalla legge portoghese, costituiscono requisiti di stabilimento. La legge portoghese non distingue tra stabilimento e prestazione di servizi di natura temporanea.
Le restrizioni alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento risultanti dalla normativa portoghese non possono essere giustificate da motivi di ordine pubblico.
Anche se la tutela dei consumatori può giustificare determinate restrizioni alle libertà fondamentali di libera prestazione di servizi e di stabilimento, le restrizioni in esame non sono proporzionali.
Il requisito dello stabilimento ai fini della prestazione di servizi e il requisito di un'autorizzazione diretta a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie ai fini dello stabilimento non costituiscono misure proporzionali con riguardo alla libertà di prestazione di servizi.
In particolare, non è ragionevole pretendere che la polizza assicurativa debba essere soggetta ad approvazione nello Stato di destinazione.
Il fatto che la legge portoghese esiga il possesso di un capitale proprio positivo quale requisito di accesso all'esercizio di dette attività non è dettato da ragioni connesse alla solvibilità.
Non costituisce una misura proporzionale assoggettare il prestatore di servizi interamente al controllo disciplinare previsto per le agenzie e gli intermediari immobiliari operanti in Portogallo.
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