13.2.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 37/27
Impugnazione proposta il 15 dicembre 2009 dalla Arkema France SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 30 settembre 2009, causa T-168/05, Arkema/Commissione
(Causa C-520/09 P)
2010/C 37/34
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Arkema France SA (rappresentante: avv. M. Debroux)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la decisione del Tribunale 30 settembre 2009 nella causa T-168/05,
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del suo ricorso.
Con il primo motivo, essa denuncia la violazione da parte del Tribunale delle norme relative all’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali di una controllata alla sua società madre. Al riguardo, essa rileva una contraddizione nei termini stessi della sentenza impugnata, in quanto in essa il Tribunale rileva che la presunzione di un’influenza determinante di una società madre sulla propria controllata costituisce una presunzione semplice che può essere confutata se la società madre e/o la controllata forniscono elementi di prova atti a dimostrare l’autonomia di comportamento della controllata, pur affermando, al contempo, che la funzione stessa di una società madre consiste nel garantire l’unità di direzione delle controllate all’interno di un gruppo di società, in particolare tramite un controllo dei bilanci. Ne risulterebbe, de iure, una presunzione assoluta di un’influenza determinante della società madre sulle proprie controllate e, alla luce di tale affermazione del Tribunale, sarebbe impossibile per una controllata fornire la prova della sua autonomia di comportamento sul mercato.
Con il secondo motivo, la Arkema deduce una violazione del principio di non discriminazione risultante dal carattere inoppugnabile della presunzione di un’influenza determinante della società madre sulle proprie controllate poiché, a causa di tale presunzione, i partecipanti ad un’intesa sono trattati in modo differente a seconda che essi appartengano o meno ad un gruppo societario.
Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola il principio di parità di trattamento e il diritto ad un equo processo in quanto il Tribunale, in risposta al suo motivo relativo ad una violazione delle forme sostanziali risultante da un difetto di motivazione, avrebbe esaminato soltanto gli argomenti della Elf Aquitaine, società madre della Arkema, e non quelli che quest’ultima aveva essa stessa invocato. Orbene, anche se è vero che il Tribunale non è tenuto a fornire una spiegazione esauriente di tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, resta cionondimeno il fatto che la motivazione della sentenza impugnata deve almeno consentire alla ricorrente di conoscere chiaramente il ragionamento adottato nei suoi confronti dal Tribunale.
Con il quarto e ultimo motivo, la Arkema denuncia infine una violazione del principio di proporzionalità, in quanto il suo fatturato sarebbe stato preso in considerazione due volte dalla Commissione nella determinazione della base di calcolo della sanzione, e l’errore che il Tribunale avrebbe commesso affermando che la Commissione non avrebbe avuto altra scelta se essa non avesse inteso discostarsi dal metodo di calcolo previsto dagli orientamenti. In tal modo, infatti, il Tribunale avrebbe attribuito agli orientamenti della Commissione un’efficacia vincolante assoluta che essi non possiedono. Secondo la ricorrente, siffatti orientamenti sarebbero maggiormente simili a regole di condotta indicative della prassi da seguire che a norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione sarebbe comunque tenuta.
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