27.2.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/20
Ricorso proposto il 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Romania
(Causa C-522/09)
2010/C 51/31
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e L. Bouyon, agenti)
Convenuta: Romania
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare, che non avendo designato a sufficienza, sia per numero sia per superficie, come zone di protezione speciale, i territori più idonei alla protezione delle specie di uccelli elencate all’allegato I della direttiva 79/409/CEE (1), nonché delle specie migratrici che ritornano nel suo territorio, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, di tale direttiva;
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condannare la Romania alle spese del giudizio.
Motivi e principali argomenti
La direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, con successive modifiche, disciplina la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici viventi naturalmente nel territorio europeo degli Stati membri. Gli obblighi derivanti dalle disposizioni della direttiva sono applicabili alla Romania a partire dalla data dell’adesione (1o gennaio 2007). Di conseguenza, la Romania è tenuta ad ultimare, ai sensi dell’art. 4, nn. 1 e 2, la designazione delle zone di protezione speciale del suo territorio.
A seguito dell’esame delle zone di protezione speciale designate dalle autorità rumene, la Commissione è giunta alla conclusione che tale designazione dei territori più idonei come zone di protezione speciale non è sufficiente per numero e per superficie.
Nella fattispecie, le zone designate dalla Romania come zone di protezione speciale sono state esaminate in relazione all’inventario delle zone di importanza avifaunistica realizzato dall’organizzazione BirdLife International, e all’analisi analoga elaborata dalla Societatea Ornitologică Română. Il procedimento di designazione delle zone di importanza avifaunistica in Romania è terminato nel 2007 e si è concluso con la designazione di 130 zone di questo tipo.
Su un totale di 130 zone di importanza avifaunistica, con una superficie pari a 4 157 500 ha, le autorità rumene hanno designato quali zone di protezione speciale solamente 108 zone, con una superficie di 2 998 700 ha, di cui solo 38 zone sono state designate interamente quali zone di protezione speciale.
Inoltre, 21 zone di importanza avifaunistica, con una superficie pari a 341 013 ha, non sono ancora state designate come zone di protezione speciale in Romania, e la dimensione di 71 zone di protezione speciale designate differisce significativamente da quella delle zone di protezione avifaunistica.
Oltre a quanto sopra esposto, sebbene 71 zone di importanza avifaunistica non siano state registrate interamente come zone di protezione speciale e 21 zone di importanza avifaunistica non siano state incluse nel procedimento di designazione, le autorità rumene non hanno fornito alcun inventario né alcuna metodologia scientifica che giustifichi siffatte discrepanze tra le zone di importanza avifaunistica e le zone di protezione speciale designate.
Tale mancata designazione nonché la designazione parziale delle rispettive zone di importanza avifaunistica hanno comportato l’assenza delle misure di protezione delle specie menzionate all’allegato I della direttiva 79/409/CEE e delle specie migratrici, con conseguente violazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409.
La Commissione considera pertanto che, a causa dell’insufficiente designazione di zone di protezione speciale, per numero e per superficie, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409.
(1) Direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1).
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