13.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/25
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus (Repubblica di Estonia) il 15 dicembre 2009 — AS Rakvere Piim, AS Maag Piimatööstus/Veterinaar- ja Toiduamet
(Causa C-523/09)
2010/C 63/42
Lingua processuale: l'estone
Giudice del rinvio
Tartu Ringkonnakohus
Parti
Ricorrente: AS Rakvere Piim AS, AS Maag Piimatööstus
Convenuto: Veterinaar- ja Toiduamet
Questioni pregiudiziali
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«Se, l’art. 27, n. 4, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 882 (1), relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, debba essere interpretato nel senso che esso non vieta che venga riscossa presso un imprenditore, in relazione alle attività menzionate nell’allegato IV, sezione A, di detto regolamento, una tassa corrispondente agli importi minimi determinati nell’allegato IV, sezione B, di detto regolamento, anche quando i costi che le autorità competenti responsabili devono sostenere in relazione ai criteri elencati nell’allegato VI del medesimo regolamento sono inferiori ai summenzionati importi minimi.
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Se uno Stato membro, nella situazione descritta nella questione precedente, sia legittimato ad introdurre, per le attività menzionate nell’allegato IV, Sezione A, del regolamento, delle tasse che sono inferiori agli importi minimi determinati nell’allegato IV, sezione B, del regolamento, quando i costi che le autorità competenti responsabili devono sostenere in relazione ai criteri elencati nell’allegato VI del medesimo regolamento sono inferiori ai summenzionati importi minimi, senza che siano soddisfatti i presupposti previsti dall’art. 27, n. 6, del regolamento».
(1) GU L 165, pag. 1.
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