27.2.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/22
Impugnazione proposta il 18 dicembre 2009 da Vladimir Ivanov avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 30 settembre 2009, causa T-166/08, Ivanov/Commissione
(Causa C-532/09 P)
2010/C 51/36
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Vladimir Ivanov (rappresentante: F. Rollinger, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
—
Dichiarare l’impugnazione ricevibile;
—
dichiarare il ricorso fondato;
—
annullare l’ordinanza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009;
—
accogliere le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio;
—
condannare la controparte alle spese dei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente deduce tre motivi a sostegno della propria impugnazione.
Con il primo motivo, suddiviso in due parti, egli afferma che il Tribunale non avrebbe dovuto applicare la riserva dello sviamento di procedura per motivare l’irricevibilità del suo ricorso di responsabilità extracontrattuale, in quanto l’ambito di applicazione assai limitato di tale riserva riguarderebbe soltanto i casi eccezionali in cui il ricorso di risarcimento danni è diretto a conseguire il pagamento di una somma identica a quella che il ricorrente avrebbe ottenuto in caso di accoglimento di un ricorso di annullamento. Orbene, nel caso di specie, il ricorso di risarcimento danni presentato dal ricorrente sarebbe del tutto autonomo, dal momento che quest’ultimo intende vedere affermata la responsabilità extracontrattuale della Commissione per il comportamento adottato nei suoi confronti, e non già ottenere una situazione finanziaria identica a quella che avrebbe acquisito in caso di annullamento delle decisioni della Commissione.
In tale contesto, il ricorrente ritiene peraltro che la riserva dello sviamento di procedura non potesse essere sollevata d’ufficio dal Tribunale, poiché l’onere della prova di un simile sviamento gravava sulla convenuta.
Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo preteso l’accertamento di una condotta illegittima della Commissione come condizione preliminare al riconoscimento della sua responsabilità extracontrattuale, mentre l’illegittimità del comportamento delle istituzioni comunitarie non rientrerebbe più fra le condizioni richieste dalla giurisprudenza più recente del Tribunale per far sorgere la responsabilità di tali istituzioni.
Con il terzo motivo, il ricorrente deduce infine che dichiarando che un ricorso di annullamento era più appropriato rispetto a un ricorso di risarcimento danni, l’ordinanza impugnata ha leso il suo diritto di ricorso effettivo, quale riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Full & Egal Universal Law Academy