27.2.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/23
Ricorso proposto il 21 dicembre 2009 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-538/09)
2010/C 51/38
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: sig.ra D. Recchia e sig. A. Marghelis, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che, poiché la normativa belga non impone per talune attività che possono danneggiare un sito Natura 2000 un’opportuna valutazione dell’incidenza ambientale e assoggetta talune attività ad un regime dichiarativo, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dall’art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1);
—
condannare il Regno del Belgio alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione deduce un unico motivo a sostegno del suo ricorso, vertente sulla trasposizione scorretta dell’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43/CEE (direttiva “habitat”).
A tale proposito, la ricorrente rileva che tale disposizione prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito Natura 2000 formi oggetto di un’opportuna valutazione dell'impatto ambientale che ha sul sito. La normativa belga non sarebbe conforme al diritto comunitario in quanto non imporrebbe in modo sistematico tale valutazione dell’incidenza ambientale e disporrebbe un mero regime dichiarativo per talune attività che possono danneggiare un sito Natura 2000.
Ciò accadrebbe, segnatamente, per qualsiasi piano o progetto non assoggettato ad un permesso ambientale nella Regione vallona.
(1) GU L 206, pag. 7.
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