27.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/9
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen Sad il 23 dicembre 2009 — Aurubis Balgaria/Nachalnik na Mitnitsa — Sofia
(Causa C-546/09)
2010/C 80/16
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen Sad
Parti
Ricorrente: Aurubis Balgaria
Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa — Sofia
Questioni pregiudiziali
1)
Se i giudici nazionali debbano interpretare l’art. 232, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (1), nel senso che le autorità doganali possono riscuotere interessi di mora sull’importo dell’obbligazione doganale complementare unicamente in relazione al periodo successivo alla contabilizzazione, alla comunicazione al debitore e alla scadenza del termine stabilito dalle autorità doganali per il pagamento dell’obbligazione doganale complementare ex art. 222, n. 1, lett. a), del regolamento.
2)
In assenza di corrispondenti disposizioni nel regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, se l’art. 214, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (2), vada interpretato nel senso che le autorità nazionali non possono applicare interessi compensativi in relazione al periodo intercorso tra il momento dell’originaria dichiarazione in dogana e il momento della contabilizzazione a posteriori.
3)
Se le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, e del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, vadano interpretate nel senso che quando non esistono disposizioni nazionali che prevedano espressamente, in caso di contabilizzazione a posteriori, un aumento del dazio o altra sanzione nazionale pari all’importo che sarebbe stato riscosso come interesse di mora per il periodo tra il momento del sorgere dell’obbligazione doganale e quello della contabilizzazione a posteriori, il diritto comunitario non consenta ai giudici nazionali di procedere a siffatto aumento o di infliggere tale sanzione.
(1) GU L 302, pag. 1.
(2) GU L 253, pag. 1.
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