27.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/10
Impugnazione proposta il 23 dicembre 2009 da Bank Melli Iran avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) pronunciata il 14 ottobre 2009 nella causa T-390/08, Bank Melli Iran/Consiglio
(Causa C-548/09 P)
2010/C 80/17
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bank Melli Iran (rappresentante: L. Defalque, avocat)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica francese, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) il 14 ottobre 2009 nella causa T-390/08, Bank Melli Iran/Consiglio, e notificata alla ricorrente il 15 ottobre 2009;
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concedere alla ricorrente il beneficio delle conclusioni da essa formulate dinanzi al Tribunale;
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condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente invoca, a sostegno della sua impugnazione, tre motivi in via principale e tre altri motivi in via subordinata.
Con il suo primo motivo, essa sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto non riconoscendo come formalità sostanziale, la cui inosservanza comporta l'annullamento dell'atto, l'obbligo di notifica individuale di cui all’art. 15, n. 3, del regolamento n. 423/2007 (1). Infatti, la comunicazione della decisione di congelamento dei capitali alla filiale parigina della ricorrente, da parte della commissione bancaria francese, e non da parte del Consiglio, non può soddisfare i requisiti di notifica previsti dal regolamento e rappresenterebbe una violazione di una norma di ordine pubblico comunitario.
Con il suo secondo motivo, la ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell'interpretare i fondamenti giuridici del regolamento n. 423/2007. Accettando che tale regolamento, nonché la decisione impugnata, siano adottati a maggioranza qualificata sulla sola base degli artt. 60 e 301 CE, il Tribunale avrebbe violato le forme sostanziali del Trattato. Dal momento che tale regolamento e tale decisione riguarderebbero, in effetti, entità che partecipano, che sono associate o che forniscono un sostegno alla proliferazione nucleare, tali testi esulano dal campo di applicazione degli artt. 60 e 301 CE e devono essere fondati altresì sull'art. 308 CE, che esige un voto all'unanimità.
Con il suo terzo motivo, la Bank Melli Iran sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione del concetto di diritti della difesa e del principio di tutela giurisdizionale effettiva, in quanto si sarebbe considerato sufficientemente informato per poter esercitare il suo controllo senza aver ricevuto da parte del Consiglio alcun elemento probatorio a sostegno della motivazione della decisione impugnata, e ciò né prima, né dopo la proposizione del ricorso.
In subordine, la ricorrente contesta anzitutto al Tribunale di aver commesso un errore di diritto e un errore di valutazione dei fatti laddove ha ritenuto che il Consiglio disponesse, ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 423/2007, di un potere di valutazione autonomo, mentre invece questo avrebbe una competenza vincolata dall'adozione di misure restrittive da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
La ricorrente rileva, in secondo luogo, che il Tribunale è incorso in un errore di valutazione giuridica in ordine al suo diritto di proprietà, in quanto avrebbe stabilito che l'importanza degli obiettivi perseguiti dalla normativa controversa di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale giustificherebbe una limitazione ai diritti fondamentali, tra cui il diritto di proprietà e il diritto di esercitare un'attività economica.
Infine, essa sostiene che il Tribunale è incorso in un errore manifesto di valutazione dei fatti inserendola nell'elenco delle entità i cui capitali devono essere congelati, posto che la ricorrente non ha contribuito al programma nucleare iraniano e non è associata a entità che vi avrebbero contribuito.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio19 aprile 2007, n. 423, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1).
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