27.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/11
Ricorso proposto il 23 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-549/09)
2010/C 80/18
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Gippini Fournier e K. Walkerová, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che, non avendo dato esecuzione alla decisione della Commissione 14 luglio 2004, riguardante certe misure di aiuto attuate dalla Francia a favore degli acquacoltori e dei pescatori (1), provvedendo al recupero nei confronti dei beneficiari degli aiuti dichiarati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune dagli artt. 2 e 3 della decisione medesima, e non avendo informato la Commissione in merito alle misure adottate per conformarvisi, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 288, quarto comma, TFUE e degli artt. 4 e 5 della decisione stessa;
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condannare la repubblica francese alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il proprio ricorso la Commissione contesta alla convenuta di non aver ancora adottato i provvedimenti necessari al fine di procedere al recupero «senza indugio» nei confronti dei beneficiari degli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune, ovvero, in ogni caso, di non averli comunicate alla Commissione.
Infatti, la Francia era tenuta ad informare la Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notificazione della detta decisione, in merito alle misure adottate per conformarvisi. Orbene, ad oltre cinque anni di distanza dalla notificazione alle autorità francesi della decisione medesima, non sarebbe stato effettuato alcun rimborso dell’aiuto concesso.
La ricorrente rammenta inoltre che, secondo costante giurisprudenza, l’unico motivo che uno Stato membro possa invocare contro il ricorso per carenza proposto dalla Commissione ex art. 108, n. 2, TFUE, è quello dell’assoluta impossibilità di esecuzione. Tuttavia, le autorità francesi non avrebbero mai invocato difficoltà eccezionali ed imprevedibili che rendessero impossibile l’esecuzione della decisione. Esse avrebbero unicamente fatto presente che intendevano adottare idonee misure ai fini del recupero, congiuntamente ad un altro procedimento inerente al recupero di altri aiuti incompatibili.
(1) Decisione della Commissione 14 luglio 2004, 2005/239/CE, riguardante certe misure di aiuto attuate dalla Francia a favore degli acquacoltori e dei pescatori (GU 2005, L 74, pag. 49).
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