13.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/32
Ricorso proposto il 23 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica d'Austria
(Causa C-551/09)
2010/C 63/52
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Gross e M. Adam, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia
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dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie per recuperare l’aiuto, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 288 TFUE nonché degli artt. 1-3 della decisione della Commissione 30 aprile 2008, nel procedimento in materia di aiuti di Stato C 56/2007 (ex NN 77/2006), relativa all’aiuto di Stato al quale l’Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland (2008/719/CE);
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dichiarare che, non avendo trasmesso tempestivamente alla Commissioni le informazioni necessarie per calcolare l’importo dell’aiuto, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 288 TFUE nonché dell’art. 4 della decisione della Commissione 30 aprile 2008, nel procedimento in materia di aiuti di Stato C 56/2007 (ex NN 77/2006), relativa all’aiuto di Stato al quale l’Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland (2008/719/CE);
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condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Secondo la Commissione il termine impartito alla Repubblica d’Austria, nella decisione della Commissione 30 aprile 2008, nel procedimento in materia di aiuti di Stato C 56/2007 (ex NN77/2006), relativa all’aiuto di Stato al quale l’Austria ha dato esecuzione per la privatizzazione di Bank Burgenland (2008/719/CE), per trasmettere le informazioni necessarie per calcolare l’importo dell’aiuto è scaduto.
Un accordo raggiunto tra la Commissione e la Repubblica d’Austria successivamente alla scadenza del summenzionato termine circa l’entità dell’importo da recuperare sarebbe stato revocato dalla Repubblica d’Austria richiamando il fatto che la società interessata dall’ordine di recupero sarebbe intenzionata a recedere dall’acquisto della Bank Burgenland in caso di un obbligo di pagamento. Quest comporterebbe, secondo l’Austria, gravi conseguenze per l'economia del Land Burgenland. A giudizio della Commissione ciò non giustifica però la rinuncia al rimborso richiesto.
Nemmeno l’impugnazione dinanzi al giudice della decisione summenzionata pregiudicherebbe in caso di un obbligo di pagamento l’obbligo di darvi esecuzione.
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