27.2.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/26
Impugnazione proposta il 23 dicembre 2009 dalla BCS SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 28 ottobre 2009, causa T-137/08, BCS SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-553/09 P)
2010/C 51/42
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BCS SpA (rappresentanti: avv.ti M. Franzosi, V. Jandoli, F. Santonocito)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Deere & Company
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare le decisioni impugnate;
—
dichiarare la nullità del marchio comunitario n. 63 289;
—
condannare la controparte alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia viziata dai seguenti errori di diritto:
I.
il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente gli artt. 7, n. 1, lett. b), e 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario (1), affermando che l'acquisizione del carattere distintivo di un segno non dipende dal suo uso esclusivo passato e presente (del resto, tale uso non sarebbe stato dimostrato; anzi, nella stessa decisione esso sarebbe stato negato in alcuni paesi).
II.
nel comprovare l'acquisizione del carattere distintivo, il Tribunale avrebbe applicato erroneamente i criteri enunciati dalla giurisprudenza comunitaria, violando l'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario.
In merito al punto I, l'assenza di uso esclusivo in altre parti della Comunità sarebbe provata dalle dichiarazioni prodotte da terzi in Danimarca e in Irlanda. In realtà, l'assenza di un'associazione univoca tra la combinazione dei colori verde e giallo e la Deere sarebbe incompatibile con il riconoscimento del carattere distintivo acquisito dal segno in tali paesi.
In merito al punto II, la BCS contesta i criteri giuridici applicati dal Tribunale in relazione alla prova di un significato secondario, dal momento che essi sarebbero in contrasto con i principi stabiliti dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia. Infatti, la durata dell'uso del marchio Deere, le quote di mercato e il volume delle vendite — considerati singolarmente — non sarebbero sufficienti a dimostrare l'acquisizione di un significato secondario. In particolare, essi non potrebbero compensare la mancanza di un sondaggio (né il risultato contraddittorio delle dichiarazioni di terzi), trattandosi di parametri probatori di natura differente.
Il Tribunale sarebbe incorso in errore ignorando la prova diretta dell'assenza di carattere distintivo del marchio comunitario n. 63 289 in Irlanda e in Danimarca.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata) GU L 78, pag. 1.
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