Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 22 gennaio 2010 – ecoblue / UAMI
(causa C‑23/09 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Marchio anteriore BLUE – Segno denominativo “Ecoblue” – Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni»
1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 51)
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256, n. 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punti 41-42)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 39)
4. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi interessati – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 47)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 12 novembre 2008, causa T‑281/07, ecoblue AG/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso proposto dal richiedente il marchio denominativo «Ecoblue», per servizi delle classi 35, 36 e 38, avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 25 aprile 2007, R 844/2006-1, che ha respinto il ricorso presentato contro la decisione della divisione di opposizione recante diniego della registrazione del suddetto marchio, nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare del marchio denominativo comunitario «BLUE», per prodotti e servizi delle classi 9, 36 e 38, nonché di altri marchi denominativi comunitari contenenti il termine «BLUE».
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La ecoblue AG è condannata alle spese.
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