Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 11 marzo 2010 – Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening / Fortum Värme samägt med Stockholms stad
(causa C‑24/09)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Direttiva 85/337/CE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Direttiva 96/61 – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale – Diritto di impugnare le decisioni di autorizzazione di progetti che possono avere un notevole impatto sull’ambiente»
1. Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttive 85/337, 96/61 e 2008/1 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1, artt. 2, punto 15, e 16; direttive del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, artt. 1, n. 2, e 10 bis, e 96/61, come modificata dalla direttiva 2003/35, artt. 2, punto 14, e 15 bis) (v. punti 20‑23, dispositivo 1)
2. Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti –Direttive 85/337, 96/61 e 2008/1 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1, art. 16; direttive del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 10 bis, e 96/61, come modificata dalla direttiva 2003/35, art. 15 bis) (v. punti 27‑29, 31, dispositivo 2)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Högsta domstolen – Interpretazione degli artt. 1, n. 2, 6, n. 4, e 10 bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17) – Interpretazione degli artt. 2, punto 14, e 15 bis della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26), come modificata dalla direttiva 2003/35/CE – Normativa nazionale che consente alle associazioni locali senza scopo di lucro di partecipare alla preventiva procedura di autorizzazione delle attività pericolose per l’ambiente, ma subordina il diritto di tali associazioni di impugnare le decisioni di autorizzazione alla condizione di avere come fine statutario la tutela dell’ambiente, di avere esercitato la propria attività per almeno tre anni e di avere almeno 2 000 membri.
Dispositivo
1)
I membri del pubblico interessato, ai sensi degli artt. 1, n. 2, e 10 bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, nonché ai sensi degli artt. 2, punto 14, e 15 bis della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, come modificata dalla direttiva 2003/35 – disposizioni queste ultime riprese agli artt. 2, punto 15, e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento – devono poter esperire un ricorso contro la decisione con cui un organo, appartenente all’organizzazione giudiziaria di uno Stato membro, ha statuito su una domanda di autorizzazione di un progetto, a prescindere dal ruolo che hanno potuto avere nell’esame di tale domanda partecipando alla procedura dinanzi a detto organo e facendo valere le loro ragioni in tale sede.
2)
Gli artt. 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e 15 bis della direttiva 96/61, come modificata dalla direttiva 2003/35 – disposizione quest’ultima ripresa all’art. 16 della direttiva 2008/1 – ostano ad una disposizione di una normativa nazionale che riserva il diritto di proporre un ricorso contro una decisione relativa a un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione, rispettivamente, delle direttive 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e 96/61, come modificata dalla direttiva 2003/35, alle sole associazioni di tutela dell’ambiente che abbiano almeno duemila aderenti.
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