Ordinanza del presidente della Corte 31 agosto 2010 – Artisjus / Commissione
[causa C‑32/09 P(R)]
«Impugnazione – Procedimento sommario – Gestione dei diritti d’autore – Decisione della Commissione – Cessazione di una pratica concordata – Sospensione dell’esecuzione della decisione»
1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Insufficienza di motivazione (v. punto 17)
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 31)
3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE) (v. punto 33)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 14 novembre 2008, causa T‑411/08 R, Artisjus Magyar Szerzöi Jogvédö Iroda Egyesület contro Commissione delle Comunità europee, che ha respinto una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione 16 luglio 2008, C (2008) 3435 def., relativa a un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 – CISAC), riguardante un’intesa nell’ambito delle modalità di gestione dei diritti di esecuzione pubblica delle opere musicali e di concessione delle relative licenze da parte delle società di gestione collettiva, consistente nell’impiego, negli accordi di rappresentanza reciproca, delle restrizioni all’iscrizione contenute nel contratto tipo della Confederazione internazionale delle società di autori e compositori («il contratto tipo della CISAC») oppure nell’applicazione di fatto di tali restrizioni all’iscrizione – Necessità che sia dimostrata l’urgenza.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.
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