Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 22 gennaio 2010 – Grecia / Commissione
(causa C‑43/09 P)
«Impugnazione – Decisione della Commissione che dispone la riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo di coesione al progetto per il nuovo aeroporto internazionale di Atene a Spata – Ricorso di annullamento – Principi di irretroattività, di certezza del diritto e di proporzionalità – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
1. Diritto comunitario – Interpretazione – Atti delle istituzioni (Regolamento del Consiglio n. 1164/94; regolamento della Commissione n. 1386/2002, art. 1) (v. punti 33, 35)
2. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Applicazione immediata della nuova norma agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della vecchia norma (v. punti 47-54)
3. Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punti 61-63)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 19 novembre 2008, causa T‑404/05, Grecia/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 1° settembre 2005, C (2005) 3243, recante riduzione del contributo finanziario concesso dal Fondo di coesione al progetto n. 95/09/65/040, relativo al nuovo aeroporto internazionale di Atene a Spata.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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