Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 29 gennaio 2010 – Karatzoglou / Agenzia europea per la ricostruzione (AER)
(causa C‑68/09 P)
«Impugnazione – Art. 119 del regolamento di procedura – Funzione pubblica – Contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato – Risoluzione»
1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 46-47, 62)
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)] (v. punti 55-56)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 2 dicembre 2008, causa T‑471/04, Karatzoglou / Agenzia europea per la ricostruzione (AER) - Rinvio al Tribunale dopo annullamento - Rigetto di un ricorso volto all’annullamento della decisione dell’AER recante risoluzione del contratto di agente temporaneo del ricorrente – Obbligo di motivazione – Sviamento di potere - Principio di buona amministrazione.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. Karatzoglou è condannato alle spese.
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