Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 22 gennaio 2010 – Makhteshim-Agan Holding e altri / Commissione
(causa C‑69/09 P)
«Impugnazione – Direttiva 91/414/CEE – Elenco positivo – Azinfos-metile –Decisione 1999/468/CE – Lettera della Commissione – Decisione di non proseguire il procedimento di valutazione – Atto impugnabile con ricorso di annullamento – Impugnazione manifestamente infondata»
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Procedimento di notifica e di valutazione delle sostanze attive sul mercato dei prodotti fitosanitari – Lettera della Commissione che preannuncia la sua intenzione di non proseguire il procedimento di valutazione di una sostanza (Art. 230 CE; direttiva del Consiglio 91/414, allegato I; decisione del Consiglio 1999/468, art. 5) (v. punti 37-38, 41, 44-45)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 26 novembre 2008, causa T‑393/06 (Makhteshim-Agan Holding e a./Commissione), con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione di non presentare una proposta per l’iscrizione della sostanza attiva azinfos-metile nell’allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), asseritamente contenuta nella lettera 12 ottobre 2006 (D/531125) – Atto impugnabile.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Makhteshim-Agan Holding BV, la Makhteshim-Agan Italia Srl e la Magan Italia Srl sono condannate alle spese.
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