Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 29 ottobre 2009 – Portela / Commissione
(causa C‑85/09 P)
«Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale – Domanda di risarcimento del danno subito in ragione di svariate omissioni da parte della Commissione nell’applicazione della direttiva 93/42/CEE – Assenza di nesso di causalità tra le omissioni dedotte ed il danno subito dalla ricorrente nella commercializzazione di termometri digitali difettosi – Impugnazione manifestamente infondata»
1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Portata dell’obbligo di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (v. punti 31-32)
2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto del ricorso per risarcimento dei danni nel suo complesso (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punto 34)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 17 dicembre 2008, causa T‑137/07, Portela/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto, in parte, in quanto manifestamente irricevibile e, per il resto, in quanto manifestamente infondata in diritto, la domanda diretta, in via principale, ad imporre alla Commissione di agire conformemente all’art. 14 ter della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 1998, 98/79/CE, relativa ai dispositivi medico‑diagnostici in vitro (GU L 331, pag. 1), ingiungendo alla società di certificazione TÜV Rheinland Product Safety GmbH, per il tramite della Repubblica federale di Germania, di far scattare a favore della ricorrente l’assicurazione civile obbligatoria prevista dal punto 6 dell’allegato XI alla direttiva 93/42, che detta società ha stipulato e, qualora il danno dedotto non potesse essere risarcito mediante la domanda principale, in subordine, domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente in ragione di svariate omissioni da parte della Commissione.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Portela – Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares Lda è condannata alle spese.
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