Causa C‑112/09 P
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
contro
Commissione europea
«Impugnazione — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Irricevibilità per tardività — Nozione di “errore scusabile” — Impugnazione manifestamente infondata»
Massime dell’ordinanza
Procedura — Termini di ricorso — Decadenza — Errore scusabile — Nozione — Portata
Nell’ambito della normativa comunitaria in materia di termini di ricorso, la nozione di errore scusabile che consente di derogare a tale normativa può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione considerata abbia tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede e che ha dato prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto. L’istituzione considerata è quella che ha adottato l’atto impugnato. Un errore scusabile può altresì risultare da un comportamento del giudice stesso, tale da indurre in confusione la parte in causa.
Peraltro, con riguardo ai termini di ricorso dinanzi al Tribunale, poiché la formulazione dell’art. 101, n. 1, lett. a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale è chiara, limpida e non presenta particolari difficoltà interpretative, un operatore normalmente accorto non ha alcuna necessità, al fine di applicare tale disposizione, di ricorrere all’interpretazione data da un’altra istituzione ad una disposizione simile, quale l’art. 3 del regolamento n. 1182/71, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.
Inoltre, dato che esula dalle attribuzioni e dalle competenze della cancelleria del Tribunale pronunciarsi sul calcolo del termine per la proposizione di un ricorso, un ricorrente non può sostenere di aver dato prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto per aver chiesto conferma dell’esattezza del suo calcolo dei termini alla cancelleria del Tribunale.
(v. punti 20, 22, 24, 27, 29)
ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
14 gennaio 2010 (*)
«Impugnazione – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Irricevibilità per tardività – Nozione di “errore scusabile” – Impugnazione manifestamente infondata»
Nel procedimento C‑112/09 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 20 marzo 2009,
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti R. Allendesalazar Corcho e R. Vallina Hoset, abogados,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dalla sig.ra C. Toader, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con il proprio ricorso, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale 13 gennaio 2009, causa T‑456/08, SGAE/Commissione (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo ha dichiarato manifestamente irricevibile il suo ricorso per il parziale annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/C2/38.698 – CISAC; in prosieguo: la «decisione controversa»), con la motivazione che detto ricorso era stato proposto fuori termine.
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
2 La ricorrente è un ente di gestione collettiva dei diritti d’autore con sede in Spagna.
3 Con lettera del 23 luglio 2008, le è stata notificata la decisione controversa, riguardante un’intesa nell’ambito delle modalità di amministrazione dei diritti di esecuzione pubblica delle opere musicali e di concessione delle relative licenze da parte delle società di gestione collettiva, consistente nell’impiego, negli accordi di rappresentanza reciproca, delle restrizioni all’iscrizione contenute nel contratto tipo della Confederazione internazionale delle società di autori e compositori oppure nell’applicazione di fatto di tali restrizioni all’iscrizione.
4 La ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione controversa a mezzo telefax, pervenuto nella cancelleria del Tribunale in data 6 ottobre 2008. L’originale dell’atto introduttivo è stato depositato nella cancelleria del Tribunale il successivo 9 ottobre.
5 Essendo stata informata il 15 ottobre 2008, con lettera del cancelliere del Tribunale, che il suo ricorso contro la decisione controversa non era stato proposto entro il termine previsto all’art. 230 CE, la ricorrente ha invocato, nella sua lettera del 27 ottobre 2008, un errore scusabile, affinché potesse ammettersi una deroga alle disposizioni relative ai termini.
6 In particolare, essa ha affermato di aver calcolato il termine di ricorso a partire dal 24 luglio 2008, cioè dal giorno successivo alla ricezione della decisione controversa, e di esser in tal modo giunta alla conclusione che il termine venisse a scadere il 4 ottobre 2008. Inoltre, dato che il 4 ottobre era un sabato, essa ha ritenuto che detto termine scadesse il giorno non festivo successivo, vale a dire il lunedì 6 ottobre 2008, ai sensi dell’art. 101, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
7 A tal fine, la ricorrente avrebbe interpretato l’art. 101, nn. 1, lett. a) e b), e 2, del regolamento di procedura del Tribunale confidando nel metodo di calcolo dei termini indicati dalla Commissione delle Comunità europee, nel corso del procedimento all’esito del quale era stata emessa la decisione controversa, con riferimento all’art. 3, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124, pag. 1). Essendo il contenuto delle due disposizioni essenzialmente identico, il metodo adottato dalla Commissione avrebbe indotto la ricorrente alla conclusione sbagliata secondo cui, nel diritto comunitario, il computo dei termini deve avvenire sempre con le stesse modalità, segnatamente aggiungendo un giorno supplementare al termine, dato che il giorno della notificazione non rientrerebbe nel calcolo. Siffatto errore sarebbe all’origine della presentazione fuori termine del ricorso dinanzi al Tribunale.
8 Peraltro, la ricorrente si sarebbe premurata di verificare che il suo calcolo fosse corretto, chiedendo alla Commissione una conferma scritta della data di notificazione della decisione controversa. Dopo aver ottenuto detta conferma scritta, essa avrebbe nondimeno preso contatti con la cancelleria del Tribunale per una conferma dell’esattezza del calcolo dei termini che aveva effettuato. Le sarebbe stato risposto che non era possibile rispondere alla sua richiesta.
Ordinanza impugnata
9 Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto non proposto entro i termini a tal uopo previsti.
10 Il Tribunale ha innanzitutto constatato la tardività del ricorso precisando che, ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE, nonché degli artt. 101, nn. 1, lett. a) e b), e 2, nonché 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il termine di tale ricorso sarebbe iniziato a decorrere il 24 luglio 2008 e sarebbe scaduto il 3 ottobre 2008, compreso il prolungamento del termine in ragione della distanza.
11 Dopo aver richiamato la giurisprudenza comunitaria sull’errore scusabile, il Tribunale ha dunque respinto, ai punti 19‑21 dell’ordinanza impugnata, l’argomentazione della ricorrente fondata sull’esistenza di un tale errore, con le seguenti parole:
«19 Non può tuttavia riconoscersi un errore scusabile nel caso di specie, dato che, in primo luogo, per calcolare il termine di ricorso, la ricorrente non ha applicato l’art. 101, n. 1, lett. a) e b), del regolamento di procedura secondo il suo chiaro disposto, bensì sulla base di un’interpretazione fatta da un’altra istituzione di un’altra disposizione, avente diversa formulazione, figurante all’interno di un’altra normativa ed applicabile nell’ambito di un procedimento dinanzi a quest’altra istituzione. Orbene, occorre constatare che, anche se il ricorrente non l’ha affermato, il comportamento dell’istituzione considerata, cioè il Tribunale, non l’ha incitata a procedere in questo modo.
20 In secondo luogo, la normativa relativa ai termini applicabili nel caso di specie è limpida e non presenta particolari difficoltà interpretative (...).
21 In terzo luogo, la ricorrente non ha dato prova di diligenza, in particolare quando ha cercato una conferma presso la cancelleria del Tribunale del calcolo del termine da essa effettuato al fine di depositare l’atto introduttivo entro il termine prescritto. Infatti, esula dalle attribuzioni e dalle competenze della cancelleria pronunciarsi sul calcolo del termine per la proposizione di un ricorso (...)».
Conclusioni della ricorrente
12 Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
– dichiarare ricevibile e fondata la presente impugnazione ed annullare l’ordinanza impugnata;
– dichiarare ricevibile il ricorso proposto dinanzi al Tribunale e rinviare la causa al Tribunale per la prosecuzione del suo esame nel merito, e
– condannare la Commissione alle spese della presente impugnazione.
Sull’impugnazione
13 In forza dell’art. 119 del regolamento di procedura, quando un’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento l’impugnazione con ordinanza motivata, senza aprire la fase orale, e, eventualmente, senza notificare il ricorso alla convenuta.
14 Nel caso di specie, la Corte ritiene che la documentazione agli atti sia sufficiente a consentirle di dichiarare l’impugnazione manifestamente infondata mediante un’ordinanza motivata di questo tipo.
Argomenti della ricorrente
15 A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.
16 Con il primo motivo, essa rimprovera al Tribunale di essersi dichiarato, al punto 19 dell’ordinanza impugnata, come l’«istituzione considerata» ai sensi della giurisprudenza in materia d’errore scusabile, altrimenti detto, come l’istituzione il cui comportamento dovrebbe essere all’origine dell’errore in questione. Orbene, dalla suddetta giurisprudenza risulta chiaramente che tale istituzione considerata è sempre l’istituzione che ha adottato l’atto impugnato quindi, nella fattispecie, la Commissione.
17 Con il secondo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver ignorato il fatto che l’art. 101, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale e l’art. 3 del regolamento n. 1182/71 devono esser interpretati in modo uniforme. Al punto 19 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’interpretazione del suddetto art. 3 operata dalla Commissione fosse irrilevante, qualificandola come un’«interpretazione operata da un’altra istituzione di un’altra disposizione, avente diversa formulazione, figurante all’interno di un’altra normativa ed applicabile nell’ambito di un procedimento dinanzi a quest’altra istituzione». Orbene, secondo la ricorrente, il computo dei termini deve avvenire nello stesso modo, che si tratti dell’applicazione del regolamento n. 1182/71 oppure del regolamento di procedura del Tribunale.
18 Con il terzo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale la violazione della giurisprudenza in materia d’errore scusabile, dato che quest’ultimo ne avrebbe operato un’applicazione erronea ed esageratamente restrittiva. Nel caso di specie sussisterebbero, infatti, le condizioni per dichiarare l’esistenza di un errore scusabile. In particolare, da un lato, sussisterebbero circostanze eccezionali atte a generare, in misura determinante, una confusione ammissibile in un singolo, e, dall’altro, la ricorrente avrebbe dato prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta.
Giudizio della Corte
19 Occorre trattare insieme i tre motivi dedotti dalla ricorrente nella parte in cui tutti riguardano il rifiuto, da parte del Tribunale, di ammettere l’esistenza di un errore scusabile nel caso di specie.
20 Si deve ricordare che, nell’ambito della normativa comunitaria in materia di termini di ricorso, la nozione di errore scusabile che consente di derogare a tale normativa può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione considerata abbia tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede e che ha dato prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto (v., segnatamente, sentenza 15 dicembre 1994, causa C‑195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I‑5619, punto 26). Infatti, l’applicazione rigida delle suddette norme risponde al principio di certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v., in tal senso, sentenza 26 novembre 1985, causa 42/85, Cockerill-Sambre/Commissione, Racc. pag. 3749, punto 10, nonché ordinanze 7 maggio 1998, causa C‑239/97, Irlanda/Commissione, Racc. pag. I‑2655, punto 7, e 8 novembre 2007, causa C‑242/07 P, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑9757, punto 16).
21 È giocoforza constatare che l’applicazione di tale giurisprudenza da parte del Tribunale non è né erronea, né esageratamente restrittiva. Correttamente il Tribunale ha concluso che, nel caso di specie, non sussistesse un errore scusabile.
22 Certamente, come sottolineato a buon diritto dalla ricorrente, l’«istituzione considerata» ai sensi della suddetta giurisprudenza è quella che ha adottato l’atto impugnato, vale a dire, nella fattispecie, la Commissione.
23 Tuttavia, occorre constatare che quest’ultima non ha tenuto un comportamento idoneo, da solo o in misura determinante, a generare una confusione ammissibile nella mente di un singolo in buona fede, che abbia dato prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta.
24 Come giustamente rilevato dal Tribunale ai punti 19 e 20 dell’ordinanza impugnata, la formulazione dell’art. 101, n. 1, lett. a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale è chiara, limpida e non presenta particolari difficoltà interpretative. Al fine di applicare tale disposizione non sussisteva quindi alcuna necessità, per una persona normalmente accorta, di ricorrere all’interpretazione, quale che essa fosse, di un’altra disposizione simile da parte della Commissione, come ad esempio l’art. 3 del regolamento n. 1182/71.
25 Pertanto, ai fini della determinazione del controverso termine di ricorso è irrilevante sapere se l’art. 101 del regolamento di procedura del Tribunale e l’art. 3 del regolamento n. 1182/71 debbano essere interpretati in modo identico. Occorre di conseguenza constatare che il Tribunale non ha commesso errori allorché non ha proceduto all’esame di tale questione.
26 In ogni caso, un operatore normalmente accorto non avrebbe optato per un’interpretazione del regolamento di procedura del Tribunale manifestamente contra legem, desunta dall’interpretazione data dalla Commissione ad un regolamento diverso, senza verificare almeno l’esattezza del calcolo dei termini risultante da tale interpretazione.
27 In tale contesto, la ricorrente non può utilmente sostenere che, quando ha cercato invano conferma dell’esattezza del suo calcolo presso la cancelleria del Tribunale, essa avrebbe fatto prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto. Come il Tribunale ha correttamente constatato al punto 21 dell’ordinanza impugnata, esula dalle attribuzioni e dalle competenze della cancelleria pronunciarsi sul calcolo del termine per la proposizione di un ricorso.
28 Peraltro, si deve considerare che è sempre senza commettere errori che il Tribunale ha aggiunto, al punto 19 dell’ordinanza impugnata, che il suo comportamento non aveva indotto la ricorrente in errore nel calcolo del termine di ricorso.
29 Anche se il Tribunale non è l’«istituzione considerata» ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 20 della presente ordinanza, si deve necessariamente osservare che un errore scusabile può risultare da qualsiasi tipo di circostanze eccezionali. Così, un errore scusabile può risultare da un comportamento del giudice stesso, tale da indurre in confusione la parte in causa. Il Tribunale non ha pertanto commesso alcun errore nel vagliare rapidamente un’ipotesi di questo tipo.
30 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere i tre motivi dedotti dalla ricorrente e, di conseguenza, l’impugnazione nella sua interezza.
Sulle spese
31 Ai sensi dell’art. 69, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’art. 118 del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa.
32 Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla convenuta e, quindi, prima che questa abbia potuto sostenere spese, è sufficiente dichiarare che la ricorrente sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) sopporta le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.
Full & Egal Universal Law Academy