Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 24 giugno 2010 – Kronoply / Commissione
(causa C‑117/09 P)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Domanda di aiuto diretta a modificare un aiuto precedentemente concesso all’impresa beneficiaria e notificato alla Commissione successivamente alla completa esecuzione del progetto di investimento – Criteri dell’effetto incentivante e della necessità»
1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale [(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 32-34)
2. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (Art. 87 CE) (v. punto 40)
3. Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivazione insufficiente o contraddittoria – Ricevibilità (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 52)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 14 gennaio 2009, causa T–162/06, Kronoply/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 settembre 2005, 2006/262/CE, che dichiara incompatibile con il mercato comune l’aiuto di Stato che la Germania intende concedere alla ricorrente (GU L 94, pag. 50) – Progetto di aiuto diretto a modificare un aiuto precedentemente concesso all’impresa beneficiaria, notificato alla Commissione successivamente alla completa esecuzione del progetto di investimento per mezzo dell’aiuto inizialmente autorizzato – Errata valutazione dell’effetto incentivante e della necessità dell’aiuto controverso.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Kronoply GmbH & Co. KG è condannata alle spese.
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