ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
9 luglio 2010 (*)
«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura – Funzionari – Pensione di vecchiaia – Cumulo dei periodi di assicurazione – Art. 11 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari – Presa in considerazione dei periodi di lavoro presso le Comunità europee – Art. 10 CE»
Nei procedimenti riuniti C‑286/09 e C‑287/09,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte d’appello di Roma, con decisioni 25 marzo e 29 aprile 2009, pervenute in cancelleria il 24 luglio 2009, nelle cause
Luigi Ricci (C‑286/09)
Aduo Pisaneschi (C‑287/09)
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász e J. Malenovský (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig. R. Grass
intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità dell’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione degli artt. 17 CE, 39 CE, 42 CE e delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (JO 1997, L 28, pag. 1), come modificato in particolare con il regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606 (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2 Tali domande sono state proposte nell’ambito di cause pendenti tra i sigg. Ricci, da un lato, e Pisaneschi, dall’altro, e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in prosieguo: l’«INPS»), in ordine al diniego opposto da quest’ultimo alle domande dei ricorrenti nelle cause principali dirette ad ottenere l’applicazione del sistema di cumulo dei periodi di assicurazione previsto dal regolamento n. 1408/71 al fine della concessione, al pro rata, della pensione di vecchiaia prevista dal regime di previdenza sociale italiano.
Contesto normativo
3 Ai sensi dell’art. 1, lett. a), i), del regolamento n. 1408/71, i termini «lavoratore subordinato» designano «qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici».
4 L’art. 2, n. 1, del medesimo regolamento stabilisce quanto segue:
«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».
5 L’art. 45, n. 1, di tale regolamento recita:
«Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l’istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti – sia in un regime generale sia in un regime speciale – sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine, essa tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».
6 L’art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71 così dispone:
«Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l’applicazione dell’articolo 45 e/o dell’articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:
a) l’istituzione competente calcola l’importo teorico della prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l’importo teorico di cui alla presente lettera;
b) l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione in base all’importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa».
7 Gli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1), quali vigenti fino al 30 aprile 2004, definiscono segnatamente lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).
8 A norma dell’art. 11, nn. 1 e 2, dell’allegato VIII dello Statuto:
«1. Il funzionario che cessa dalle sue funzioni per:
– entrare al servizio di un’amministrazione ovvero organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un accordo con le Comunità,
– esercitare un’attività subordinata o autonoma per la quale egli maturi dei diritti a pensione in un regime i cui organismi di gestione abbiano concluso un accordo con le Comunità,
ha diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione ed organizzazione, ovvero alla cassa presso la quale il funzionario maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l’equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati nelle Comunità.
2. Il funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo:
– aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale, ovvero
– aver esercitato un’attività subordinata o autonoma,
ha facoltà, all’atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità sia l’equivalente attuariale sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette.
(…)».
Cause principali e questioni pregiudiziali
9 Il sig. Ricci lavorava in Italia dal 1° giugno 1951 al 31 maggio 1958, maturando pertanto 191 settimane di contributi nell’ambito del regime di assicurazione vecchiaia gestito dall’INPS.
10 Egli lavorava poi presso un organo comunitario – il Comitato economico e sociale – dal 1° marzo 1960 al 31 agosto 1999, maturando così il diritto ad una pensione di vecchiaia erogata dal regime pensionistico comunitario a decorrere dal 1° settembre 1999.
11 Il 15 ottobre 2001 il sig. Ricci chiedeva all’INPS la liquidazione di un pro rata di pensione di vecchiaia rapportato alle 191 settimane di iscrizione al regime assicurativo gestito dall’INPS. Il 3 febbraio 2003 l’INPS respingeva tale domanda, sull’assunto che l’organismo erogatore della pensione di anzianità comunitaria non rientrava tra gli enti erogatori di fondi esclusivi, esonerativi o sostitutivi del regime generale di assicurazione obbligatoria.
12 Il sig. Pisaneschi lavorava in Italia dal 1° dicembre 1953 al 1° agosto 1959, maturando quindi 96 settimane di contributi nell’ambito del regime di assicurazione vecchiaia gestito dall’INPS.
13 Egli lavorava successivamente presso la Commissione delle Comunità europee dal 16 settembre 1975 al 30 giugno 2001, e poteva beneficiare pertanto di una pensione di vecchiaia versata dal regime pensionistico comunitario a partire dal 1° luglio 2001.
14 Il 12 ottobre 2001 il sig. Pisaneschi chiedeva all’INPS la liquidazione di un pro rata della sua pensione di vecchiaia rapportato alle sue 96 settimane di iscrizione al regime assicurativo gestito dall’INPS. Il 9 maggio 2002 l’INPS respingeva la sua domanda, con il motivo che le sue contribuzioni settimanali erano inferiori al minimo legale.
15 I sigg. Ricci e Pisaneschi proponevano ricorso amministrativo contro le summenzionate decisioni dell’INPS e chiedevano l’applicazione del sistema della totalizzazione per ottenere il diritto all’erogazione della loro pensione italiana ai sensi del regolamento n. 1408/71.
16 A seguito del rigetto dei rispettivi ricorsi, i sigg. Ricci e Pisaneschi adivano il Tribunale di Roma, che a sua volta giudicava infondate le loro domande, poiché l’art. 42 CE, sul fondamento del quale il regolamento n. 1408/71 era stato adottato, rinvia, per poter beneficiare del diritto alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, ai contributi versati a ciascuno Stato membro e non alle istituzioni o agli organi comunitari e ai loro fondi pensionistici.
17 Il 21 marzo 2006, i sigg. Ricci e Pisaneschi interponevano appello dinanzi al giudice del rinvio.
18 La Corte d’appello di Roma decideva pertanto di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte, per ognuna delle cause pendenti, le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se gli artt. 17 CE, 39 CE e 42 CE e le norme pertinenti del regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che il principio della totalizzazione di tutti i periodi di assicurazione per l’apertura, il conseguimento ed il mantenimento del diritto alle prestazioni – principio attuato con l’adozione, da parte del Consiglio, del Regolamento n. 1408/71 – trovi applicazione in tutti i casi in cui è necessario ricorrere al sistema della totalizzazione e proratizzazione per il riconoscimento del diritto ad una data prestazione, con la conseguenza che si debbano prendere in considerazione a tale fine sia i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ciascuno Stato membro, che i periodi di assicurazione compiuti nel regime previdenziale applicabile ai dipendenti delle Istituzioni comunitarie».
19 Con ordinanza del presidente della Corte 18 settembre 2009 le cause C‑286/09 e C‑287/09 venivano riunite ai fini della fase scritta del procedimento, della trattazione orale nonché dell’ordinanza.
Sulle questioni pregiudiziali
20 Con tali questioni il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto dell’Unione, ed in particolare gli artt. 17 CE, 39 CE, 42 CE e le disposizioni rilevanti del regolamento n. 1408/71, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non consente di tener conto degli anni di lavoro che un cittadino dell’Unione europea ha prestato al servizio di un’istituzione dell’Unione, quale la Commissione europea, o di un organo dell’Unione, quale il Comitato economico e sociale, ai fini del riconoscimento del diritto ad una pensione di vecchiaia a titolo del regime nazionale.
21 Ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
22 Tale ipotesi ricorre nel presente procedimento.
Sugli artt. 17 CE, 42 CE e sul regolamento n. 1408/71
23 La Corte ha già dichiarato ai punti 32‑36 della sentenza 16 dicembre 2004, causa C‑293/03, My (Racc. pag. I‑12013), che gli artt. 17 CE e 42 CE nonché le disposizioni del regolamento n. 1408/71 non sono rilevanti per la soluzione di controversie come quelle di cui trattasi nelle cause principali.
24 Infatti, l’art. 17 CE, pur istituendo la cittadinanza dell’Unione, si limita a prevedere che i cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal Trattato CE. A tale proposito, quindi, esso non può ricevere un’applicazione autonoma rispetto alle disposizioni specifiche del Trattato che disciplinano i diritti ed i doveri dei cittadini dell’Unione (v. sentenza My, cit., punto 32).
25 Quanto all’art. 42 CE, esso investe il Consiglio del compito di instaurare un regime che consenta ai lavoratori di superare gli ostacoli che possono loro derivare dalle norme nazionali adottate in materia di previdenza sociale. Il Consiglio ha assolto questo obbligo in linea di principio adottando il regolamento n. 1408/71 (v. sentenza My, cit., punto 34).
26 Emerge peraltro dalla giurisprudenza della Corte che i funzionari dell’Unione non possono essere considerati «lavoratori» ai sensi del regolamento n. 1408/71 non essendo soggetti ad una normativa nazionale previdenziale, come richiesto dall’art. 2, n. 1, di tale regolamento, che definisce l’ambito di applicazione personale di quest’ultimo (sentenze 3 ottobre 2000, causa C‑411/98, Ferlini, Racc. pag. I‑8081, punto 41, e My, cit., punto 35).
27 Si deve pertanto constatare che la situazione dei sigg. Ricci e Pisaneschi non rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 17 CE e 42 CE e delle disposizioni del regolamento n. 1408/71.
Sull’art. 10 CE e sullo Statuto
28 Il sistema di trasferimento dei diritti pensionistici, quale previsto dall’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, consentendo un coordinamento tra i regimi pensionistici nazionali e quello dell’Unione, mira ad agevolare il passaggio dagli impieghi nazionali, pubblici o privati, all’amministrazione dell’Unione e a garantire in tal modo all’Unione le maggiori possibilità di scelta di personale qualificato che abbia già un’adeguata esperienza professionale (v. sentenze 20 ottobre 1981, causa 137/80, Commissione/Belgio, Racc. pag. 2393, punti 11 e 12, nonché My, cit., punto 44).
29 In particolare, la Corte ha statuito che, rifiutando di adottare i provvedimenti necessari per il trasferimento al regime pensionistico dell’Unione dell’equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti pensionistici maturati nel regime pensionistico nazionale, come previsto dall’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto, uno Stato membro potrebbe rendere più difficile l’assunzione, da parte dell’Unione, di dipendenti nazionali con una certa anzianità, poiché tale passaggio dall’amministrazione nazionale a quella dell’Unione li priverebbe dei diritti pensionistici cui avrebbero titolo se non avessero accettato di entrare in servizio presso l’Unione (v. citate sentenze Commissione/Belgio, punto 19, e My, punto 45).
30 Orbene, tale situazione si presenta anche, come risulta dal punto 46 della citata sentenza My, quando uno Stato membro rifiuta di tenere conto, ai fini del riconoscimento di un diritto alla pensione anticipata di vecchiaia in forza del suo regime, dei periodi di servizio riconosciuti dal regime pensionistico dell’Unione.
31 Tale constatazione è valida indipendentemente dalla questione se la normativa nazionale di cui trattasi osti a che siano presi in considerazione gli anni di lavoro ai fini del riconoscimento di un diritto alla pensione di vecchiaia anticipata – come nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza My – o ai fini del riconoscimento di un diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria – come nelle presenti cause principali.
32 Infatti, nelle due ipotesi, la normativa di cui trattasi è idonea ad ostacolare e, quindi, scoraggiare l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito di un’istituzione o di un organo dell’Unione in quanto, accettando un’occupazione presso tale istituzione o tale organo, un lavoratore che in precedenza sia stato iscritto ad un regime pensionistico nazionale rischia di perdere la possibilità di beneficiare, in base a tale regime, di una prestazione di vecchiaia alla quale avrebbe avuto diritto se non avesse accettato tale lavoro (v. sentenza My, cit., punto 47).
33 Orbene, conseguenze del genere non possono essere ammesse in base all’obbligo di leale cooperazione ed assistenza che incombe agli Stati membri nei confronti dell’Unione e che trova la sua espressione nell’obbligo, previsto dall’art. 10 CE, di facilitare quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti (v. sentenza My, cit., punto 48).
34 Pertanto, si deve risolvere la questione proposta in ciascuna delle cause dichiarando che l’art. 10 CE, in combinato disposto con lo Statuto, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non consente di tener conto degli anni di lavoro che un cittadino dell’Unione ha prestato al servizio di un’istituzione dell’Unione, quale la Commissione, o di un organo dell’Unione, quale il Comitato economico e sociale, ai fini del riconoscimento del diritto ad una pensione di vecchiaia a titolo del regime nazionale, che si tratti di un pensionamento anticipato o di un pensionamento ordinario dell’interessato.
35 Tenuto conto di quanto precede, non occorre rispondere alla questione sollevata in ciascuna delle cause pendenti rispetto all’interpretazione dell’art. 39 CE.
Sulle spese
36 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
L’art. 10 CE, in combinato disposto con lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non consente di tener conto degli anni di lavoro che un cittadino dell’Unione ha prestato al servizio di un’istituzione dell’Unione, quale la Commissione delle Comunità europee, o di un organo dell’Unione, quale il Comitato economico e sociale, ai fini del riconoscimento del diritto ad una pensione di vecchiaia a titolo del regime nazionale, che si tratti di un pensionamento anticipato o di un pensionamento ordinario dell’interessato.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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