Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 17 giugno 2010 – Michalias / Ioannou-Michalia
(causa C‑312/09)
«Art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura – Regolamento (CE) n. 1347/2000 – Artt. 2, 42 e 46 – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia matrimoniale – Adesione di uno Stato all’Unione europea – Procedimento di divorzio promosso prima dell’adesione – Ambito di applicazione ratione temporis del regolamento (CE) n. 1347/2000»
1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale –Regolamento n. 1347/2000 (Atto di adesione del 2003; regolamento del Consiglio n. 1347/2000, artt. 2, 42 n. 1, e 46) (v. punti 25-26 e dispositivo)
2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 1347/2000 (Atto di adesione del 2003; regolamento del Consiglio n. 1347/2000, art. 42, n. 2) (v. punti 27-28)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Anotato Dikastirio Kyprou – Competenza dei giudici di uno Stato membro (Cipro) ad interpretare ed applicare gli artt. 2, n. 1, 42 e 46 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160, pag. 19) – Procedimenti di divorzio avviati dal marito dinanzi ai giudici ciprioti dopo l’entrata in vigore del regolamento ma prima che Cipro divenisse Stato membro –Procedimenti di divorzio avviati dalla moglie dopo il 1° maggio 2004 dinanzi ai giudici di un altro Stato membro (il Regno Unito) che era tale per tutto il periodo rilevante – Coniugi aventi entrambi la cittadinanza cipriota, ma con residenza permanente nel Regno Unito.
Dispositivo
Il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, non è applicabile ad una causa di divorzio promossa dinanzi ad un giudice di uno Stato prima che quest’ultimo divenisse Stato membro dell’Unione europea.
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