Ordinanza del presidente della Corte 18 maggio 2011 – Consiglio / Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group e altri
(causa C‑337/09 P-R)
«Impugnazione – Procedimento sommario – Domanda di provvedimenti provvisori – Effetto sospensivo dell’impugnazione di una sentenza del Tribunale – Dumping – Importazioni di glifosato originario della Cina – Riesame – Non luogo a statuire»
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sentenza del Tribunale oggetto di impugnazione (Art. 278 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60; regolamenti del Consiglio n. 1683/2004 e n. 126/2010) (v. punti 39‑49)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 17 giugno 2009, causa T‑498/04, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group / Consiglio, con cui il Tribunale ha annullato, nella parte in cui riguarda la Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd., l’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 24 settembre 2004, n. 1683, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese (GU L 303, pag. 1) – Interpretazione dell’art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1) – Status di impresa operante in economia di mercato.
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.
2)
Le spese sono riservate.
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