Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 12 maggio 2010 – CPEM / Commissione
(causa C‑350/09 P)
«Impugnazione – Fondo sociale europeo – Contributo finanziario – Soppressione»
1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Conclusioni prive di motivazione specifica – Irricevibilità [Art. 225, n. 1, secondo comma, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 33-36)
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Qualificazione giuridica dei fatti – Ricevibilità (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 40-44)
3. Impugnazione – Motivi di ricorso – Insufficienza di motivazione – Ricevibilità – Portata dell’obbligo di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità (Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 51)
4. Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (v. punto 72)
5. Diritto comunitario – Principi – Diritti della difesa – Applicazione a qualunque procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa concludersi con una atto per essa lesivo – Principio la cui osservanza dev’essere garantita anche in mancanza una normativa che disciplini il procedimento di cui è causa – Portata (v. punti 75-79)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 30 giugno 2009, causa T‑444/07, CPEM/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente inteso all’annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 2007 [C (2007) 4645], recante soppressione del contributo concesso dal Fondo sociale europeo (FSE) mediante la decisione 17 agosto 1999 [C (1999) 2645] – Microprogetti per la promozione dell’occupazione e della coesione sociale – Violazione dei diritti della difesa e del principio di parità di trattamento – Omessa presa in considerazione della nozione di “corresponsabilità” – Violazione del principio di certezza del diritto derivante dall’esistenza di più versioni differenti della “guida del promotore” – Dubbi sull’applicabilità del regolamento del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), su cui si fonda la decisione dell’OLA.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) è condannato alle spese.
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