Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 15 febbraio 2011 – Perfetti Van Melle / UAMI
(causa C‑353/09 P)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo CENTER SHOCK – Marchio nazionale denominativo anteriore CENTER – Esame del rischio di confusione»
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 40)
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 1° luglio 2009, causa T‑16/08, Perfetti Van Melle/UAMI – Cloetta Fazer, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo comunitario «CENTER SHOCK», per prodotti della classe 30, contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 7 novembre 2007, procedimento R 149/2006‑4, recante rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della divisione di annullamento che accoglie la domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio presentata dal titolare dei marchi denominativi nazionali anteriori «CENTER» e «CLOETTA CENTER», per prodotti classificati, in particolare nella classe 30 – Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Perfetti Van Melle SpA è condannata alle spese.
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