Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 4 marzo 2010 – Hârsulescu / Romania
(causa C‑374/09 P)
«Impugnazione – Incompetenza del Tribunale a esaminare un ricorso volto a ottenere l’annullamento di decisioni emesse da giudici nazionali, il risarcimento di danni cagionati da autorità nazionali e la constatazione di una carenza da parte loro – Impugnazione manifestamente infondata»
Procedura – Ricorso di una persona fisica o giuridica volto ad ottenere l’annullamento di decisioni emesse da giudici nazionali, il risarcimento di danni cagionati da autorità nazionali e la constatazione di una carenza da parte loro – Manifesta incompetenza del giudice comunitario (Artt. 225 CE e segg. e 140 A EA e segg.; Statuto della Corte di giustizia, art. 51; regolamento di procedura della Corte, art. 119) (v. punti 7‑9, 12)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 22 luglio 2009, causa T‑234/09, Constantin Hârsulescu/Romania, con cui il Tribunale si è dichiarato incompetente ad esaminare il ricorso presentato dal ricorrente e diretto all’annullamento di due sentenze pronunciate da giudici nazionali e al risarcimento danni – Contestazione delle modalità di calcolo dei diritti a pensione di vecchiaia – Incompetenza del Tribunale.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. Hârsulescu sopporterà le proprie spese.
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