Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 30 giugno 2010 – Royal Appliance International / UAMI
(causa C‑448/09 P)
«Impugnazione - Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Marchio anteriore “sensixx” – Segno denominativo “Centrixx” – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Domanda di decadenza di un marchio anteriore – Controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali – Domanda di sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice comunitario – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Annullamento o riforma per motivi emersi successivamente alla pronuncia della decisione – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63) (v. punti 43-44)
2. Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, n. 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 77)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 15 settembre 2009, causa T‑446/09, Royal Appliance International/UAMI‑BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 3 ottobre 2007, che respingeva la registrazione del segno denominativo «Centrixx» in quanto marchio comunitario per taluni prodotti rientranti nella classe 7, accogliendo l’opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale «sensixx» – Mancata sospensione del procedimento in attesa della soluzione della controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali in relazione alla domanda di decadenza del marchio anteriore – Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Rischio di confusione tra due marchi.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Royal Appliance International GmbH è condannata alle spese.
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