ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
15 dicembre 2010 (*)
«Artt. 92, n. 1, 103, n. 1, e 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/77/CE – Tassa di concessione governativa – Irricevibilità parziale – Questioni la cui soluzione non dà adito a dubbi ragionevoli»
Nel procedimento C‑492/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto con ordinanza 30 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 30 novembre 2009, nella causa
Agricola Esposito srl
contro
Agenzia delle Entrate – Ufficio di Taranto 2,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. D. Šváby, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. G. Arestis (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
intendendo statuire su una parte della quarta questione nonché sulla sesta questione con ordinanza motivata in conformità degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del regolamento di procedura,
informato il giudice del rinvio dell’intenzione della Corte di statuire con ordinanza motivata conformemente all’art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura,
invitati gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo,
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU L 108, pag. 21), del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33), e della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249, pag. 21), nonché dell’art. 30 TFUE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Agricola Esposito Srl (in prosieguo: la «Esposito») all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Taranto 2 (in prosieguo: l’«Agenzia»), in merito al rifiuto da parte di quest’ultima di rimborsare la tassa di concessione governativa (in prosieguo: la «TCG») versata dalla Esposito per un contratto di abbonamento stipulato con un fornitore nazionale di servizi telefonici.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
La direttiva «autorizzazioni»
3 Conformemente al quinto ‘considerando’ della direttiva «autorizzazioni», quest’ultima «si applica alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio soltanto qualora tale uso implichi la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica, generalmente a pagamento. L’uso personale di apparecchiature terminali radio, basato sull’uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte di un utente e non connesso con un’attività economica, come l’uso da parte di radioamatori di una Citizen Band Radio (CB), non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica e non è pertanto contemplato dalla presente direttiva. Siffatto uso è contemplato nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità [GU L 91, pag. 10]».
4 L’art. 1 della direttiva «autorizzazioni» prevede quanto segue:
«1. Obiettivo della presente direttiva è la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolarne la fornitura in tutta la Comunità.
2. La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica».
5 L’art. 2, n. 2, di tale direttiva stabilisce che per «autorizzazione generale» si intende «un quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla [citata] direttiva».
La direttiva «quadro»
6 Ai sensi dell’ottavo ‘considerando’ della direttiva «quadro», quest’ultima non si applica alle apparecchiature contemplate dalla direttiva 1999/5.
7 L’art. 1 della direttiva «quadro» dispone quanto segue:
«1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.
2. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatti salvi gli obblighi imposti dal diritto comunitario o dalle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario, in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica.
(…)
4. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano altresì fatte salve le disposizioni della direttiva 1999/5/CE».
8 L’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro» dispone quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi dell’articolo 8. Essi garantiscono che l’allocazione e l’assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati».
La normativa nazionale
9 L’art. 1 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative (Supplemento ordinario alla GURI n. 292 dell’11 novembre 1972; in prosieguo: il «DPR n. 641/1972»), così dispone:
«I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell’annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa».
10 L’art. 9 del decreto in parola prevede quanto segue:
«1. Chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso».
11 L’art. 21 della tariffa allegata al DPR n. 641/1972, nella versione applicabile ai fatti della causa principale, che prevede il pagamento di una somma mensile di EUR 5,12 per le utenze residenziali e di EUR 12,91 per le utenze affari per qualsiasi «licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione per ogni mese di utenza», dispone quanto segue:
«1. La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.
2. Le modalità e i termini di versamento all’erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
(…)».
12 L’art. 160 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice delle comunicazioni elettroniche (Supplemento ordinario alla GURI n. 214 del 15 settembre 2003), così dispone:
«1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l’autorizzazione generale all’esercizio deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dal Ministero [delle poste e delle telecomunicazioni].
2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza».
Causa principale e questioni pregiudiziali
13 Con atto introduttivo depositato il 13 febbraio 2008 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, la Esposito ha proposto un ricorso contro il rifiuto dell’Agenzia di procedere al rimborso della TCG che la Esposito aveva versato per i contratti di abbonamento di telefonia mobile conclusi con l’operatore telefonico Vodafone, riguardanti un periodo di fatturazione compreso tra il 24 gennaio e il 23 marzo 2007.
14 La Esposito chiedeva inoltre l’immediato e integrale rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di TCG, nonché il pagamento degli interessi maturati e maturandi su tali somme, stante la totale insussistenza del presupposto impositivo.
15 In subordine, la ricorrente nella causa principale chiedeva al giudice del rinvio di sottoporre alla Corte di giustizia alcuni quesiti interpretativi relativi alla compatibilità della TCG con le direttive «autorizzazioni», «quadro» e 2002/77, nonché con l’art. 30 TFUE.
16 La Esposito sosteneva, in particolare, l’incompatibilità dell’art. 21 della tariffa allegata al DPR n. 641/1972 con le disposizioni del diritto dell’Unione.
17 L’Agenzia, convenuta nella causa principale, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e il rigetto integrale delle censure proposte.
18 La Commissione tributaria provinciale di Taranto, avendo constatato che l’illegittimità, fatta valere per via di eccezione, della TCG non era manifestamente priva di fondamento, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottopore alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se gli artt. 21 della tariffa allegata al [DPR n. 641/1972] e 160 del [decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il codice delle comunicazioni elettroniche], nel momento in cui pongono la necessità di una licenza in capo al consumer titolare di un contratto di abbonamento sono compatibili con i principi della direttiva [“autorizzazioni”] la quale, invece, si riferisce a licenze individuali in capo alle imprese che forniscono il servizio o che forniscono le reti.
2) Se gli artt. 1 e 9 del [DPR. n. 641/1972] nonché l’art. 21 della tariffa allegata [a detto decreto] sono in contrasto con la regola di operare più prelievi con riguardo ad un unico contesto autorizzatorio, enucleata dall’interpretazione degli artt. 12 e 13 della direttiva [“autorizzazioni”].
3) Se è compatibile con i principi contenuti nella direttiva [“quadro”] e in particolare con il “principio di non discriminazione nella allocazione e assegnazione delle radiofrequenze da parte delle Autorità nazionali di regolamentazione”, disciplinato nell’art. 9, par. 1, della medesima direttiva, il fatto che la tassa di concessione governativa italiana sia dovuta dai soggetti titolari di un contratto di abbonamento e non anche da quelli che utilizzano carte ricaricabili.
4) Se la tassa di concessione governativa è compatibile con i principi della direttiva 2002/77/CE e della direttiva [“quadro”] i quali stabiliscono che “qualsiasi regime nazionale inteso a condividere il costo netto degli obblighi di espletamento del servizio universale deve basarsi su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori ed essere coerente con i principi di proporzionalità e di minimizzazione della distorsione del mercato”.
5) Se la tassa di concessione governativa italiana, determinando un incremento dei costi in capo agli utilizzatori del servizio di telefonia mobile che sottoscrivono contratti di abbonamento ne scoraggia l’ingresso nel mercato italiano impedendo, a danno dei consumatori nazionali, la formazione di un mercato concorrenziale in violazione dei principi contenuti nella direttiva [“quadro”].
6) Se la tassa di concessione governativa italiana viola il principio di cui all’art. [30 TFUE] in base al quale “i dazi doganali all’importazione o all’esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale”».
Sulle questioni pregiudiziali
19 Nei limiti in cui il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità della normativa di uno Stato membro con il diritto dell’Unione, occorre anzitutto ricordare che non è compito della Corte pronunciarsi, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, sulla compatibilità di disposizioni del diritto nazionale con tali norme. Tuttavia, essa è competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che gli consentano di pronunciarsi su detta compatibilità per la definizione della causa della quale è adito (v. sentenza 26 gennaio 2010, causa C‑118/08, Transportes Urbanos y Servicios Generales, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
Sulla parte della quarta questione concernente la direttiva 2002/77 e sulla sesta questione
20 In forza degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, senza proseguire il procedimento, può statuire con ordinanza motivata.
21 La Corte ha più volte dichiarato indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione e sul nesso che ritiene sussista tra le disposizioni medesime e la normativa nazionale applicabile alla controversia (v., in particolare, sentenza 9 settembre 2004, causa C-72/03, Carbonati Apuani, Racc. pag. I‑8027, punto 11, e ordinanza 20 gennaio 2010, causa C‑89/09, Saenz Morales, punto 13).
22 Per quanto riguarda la parte della quarta questione che si riferisce alla direttiva 2002/77, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i principi di tale direttiva ostino ad un tributo come la TCG.
23 Tuttavia, il giudice del rinvio non fornisce alcuna indicazione utile in merito al nesso che stabilisce tra la direttiva 2002/77 e la normativa nazionale applicabile nella causa principale. Detto giudice rileva soltanto che la TCG, «costituendo un costo aggiuntivo alla sottoscrizione di un contratto di abbonamento, è certamente limitativ[a] della concorrenza e causa di forte distorsione del mercato», senza esplicitare minimamente il nesso che potrebbe esistere tra detta tassa ed eventuali distorsioni di concorrenza sul mercato delle telecomunicazioni.
24 Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 30 TFUE osti ad un tributo come la TCG.
25 Orbene, dalla decisione di rinvio non risulta in che modo il divieto di dazi doganali all’importazione o all’esportazione o delle tasse di effetto equivalente potrebbe essere contrario alla TCG. Così, il giudice del rinvio non fornisce alcun chiarimento in merito ai motivi della scelta della summenzionata disposizione del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione.
26 Di conseguenza, occorre dichiarare, ai sensi degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del regolamento di procedura, che le menzionate questioni pregiudiziali sono manifestamente irricevibili.
Sulle altre questioni
27 Considerando che la soluzione delle altre tre questioni proposte non dà adito ad alcun ragionevole dubbio, la Corte, in conformità all’art. 104, n. 3, secondo comma, del suo regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio che essa si proponeva di statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo.
28 La Repubblica italiana si è dichiarata favorevole all’applicazione della procedura di cui all’art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura. La Commissione europea non ha sollevato alcuna obiezione al riguardo.
29 La Esposito ha sostenuto che le condizioni dell’applicazione della procedura di cui all’art. 104, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura non sono soddisfatte e ha reiterato la sua richiesta di apertura della fase orale. Riferendosi alle sue osservazioni scritte del 2 aprile 2010, la Esposito ha in particolare fatto valere che le direttive «quadro» e «autorizzazioni» si applicano al presente rinvio pregiudiziale e che l’esistenza della TCG altera le dinamiche commerciali del mercato italiano.
30 Tuttavia, la Corte considera che il presente rinvio pregiudiziale possa essere risolto sul fondamento di detta disposizione.
Sulla prima e sulla seconda questione
31 Con le sue prime due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva «autorizzazioni» e, in particolare, gli artt. 12 e 13 della medesima, ostino all’imposizione di una tassa, come la TCG, a cui sono assoggettati i consumatori che hanno sottoscritto un contratto di abbonamento presso un operatore di telefonia mobile e il cui contratto di abbonamento tiene luogo di licenza per l’impiego di apparecchiature terminali.
32 Dalla decisione di rinvio risulta che la TCG è una tassa applicata sul contratto di abbonamento telefonico firmato dal consumatore o dall’utente con un fornitore di servizi telefonici per ricevere servizi di telefonia mobile. La tassa summenzionata si applica pertanto a qualsiasi abbonato di un servizio di telefonia mobile per l’utilizzo di tale servizio.
33 A tale proposito, il contratto di abbonamento è considerato come una «licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione» ai fini dell’imposizione della TCG, ai sensi dell’art. 21 della tariffa allegata al DPR n. 641/1972.
34 Conformemente all’art. 1, n. 2, della direttiva «autorizzazioni», quest’ultima si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica. Inoltre, ai sensi del quinto ‘considerando’ della direttiva «autorizzazioni», essa si applica alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio soltanto qualora tale uso implichi la fornitura di una rete o di un servizio di comunicazione elettronica, generalmente a pagamento.
35 Orbene, occorre rilevare, da un lato, che la TCG, in quanto tassa sull’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, non ha, come base imponibile, la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica e, dall’altro, che l’uso privato di un servizio di telefonia mobile da parte di un abbonato non presuppone la fornitura di una rete o di un servizio di comunicazione elettronica, ai sensi della direttiva «autorizzazioni».
36 Ne consegue che la direttiva «autorizzazioni» non si applica ad una normativa come quella concernente la TCG.
37 D’altra parte, il fatto che gli operatori di servizi di comunicazione elettronica siano responsabili in solido per il pagamento della TCG, nell’ipotesi in cui i consumatori o gli utenti non ne effettuino il pagamento nell’ambito dei loro abbonamenti di telefonia mobile, non rimette in discussione il rilievo secondo cui tale tassa è imposta esclusivamente sull’utilizzo di servizi di telefonia mobile. Infatti, come constata la Commissione nelle sue osservazioni scritte, detta circostanza costituisce solo una modalità di riscossione della TCG in caso di mancato rispetto degli obblighi del debitore principale.
38 Di conseguenza, occorre risolvere la prima e la seconda questione dichiarando che la direttiva «autorizzazioni» non osta ad un tributo come la TCG.
Sulla terza, l’altra parte della quarta e la quinta questione
39 Con tali questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva «quadro» e, in particolare, i principi di non discriminazione e di proporzionalità, previsti all’art. 9, n. 1, di tale direttiva, nonché il principio di minimizzazione della distorsione del mercato, ostino ad una tassa, come la TCG, che si applica esclusivamente ai titolari di contratti di abbonamento e non agli utenti di carte prepagate ricaricabili, e che determina un aumento dei costi per gli utenti che stipulano un tale contratto di abbonamento per il servizio di telefonia mobile.
40 Anzitutto, occorre rilevare che i principi di non discriminazione e di proporzionalità ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro», richiamati dal giudice del rinvio, riguardano l’allocazione e l’assegnazione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica da parte delle autorità nazionali di regolamentazione. Orbene, nella causa principale, la tassa di cui trattasi è imposta agli utenti e ai consumatori per il loro contratto di abbonamento al servizio di telefonia mobile.
41 Pertanto, detta tassa disciplina una situazione del tutto diversa da quella rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 9, n. 1, della direttiva «quadro».
42 Peraltro, dall’ottavo ‘considerando’ e dall’art. 1, n. 4, della direttiva «quadro» emerge che essa non si applica alle apparecchiature contemplate dalla direttiva 1999/5, che riguarda l’utilizzazione di apparecchi terminali di telecomunicazione destinati ad un uso privato, tra cui i telefoni cellulari.
43 Ne consegue che la TCG, che si applica ai contratti di abbonamento del servizio di telefonia mobile, non rientra neppure nell’ambito di applicazione della direttiva «quadro».
44 Di conseguenza, occorre risolvere la terza, l’altra parte della quarta e la quinta questione dichiarando che la direttiva «quadro» non osta ad un tributo come la TCG.
45 Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che le altre questioni devono essere risolte nel senso che la direttiva «autorizzazioni» e la direttiva «quadro» non ostano a un tributo come la TCG.
Sulle spese
46 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
1) La parte della quarta questione concernente la direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché la sesta questione sono irricevibili.
2) La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), non ostano a un tributo come la tassa di concessione governativa.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
Full & Egal Universal Law Academy