Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 6 maggio 2010 – Goldman Management / Commissione e Bulgaria
(causa C‑507/09 P)
«Impugnazione – Art. 119 del regolamento di procedura – Omessa proposizione, da parte della Commissione, di un ricorso per inadempimento contro la Repubblica di Bulgaria – Omesso esercizio, da parte del governo bulgaro, di un’azione nell’ambito di una lite di diritto interno – Risarcimento del danno lamentato a seguito di tali omissioni– Manifesta irricevibilità dell’impugnazione»
Impugnazione – Motivi di ricorso – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 11‑13)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 16 novembre 2009, Goldman Management/Commissione e Bulgaria, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto, da una parte, a far dichiarare che la Commissione ha illegalmente omesso di avviare un procedimento volto a far dichiarare un inadempimento della Bulgaria e che tale Stato membro, a sua volta, ha omesso di agire in seguito alle domande formulate dalla ricorrente nel contesto di una controversia puramente interna e, dall’altra, ad ottenere il risarcimento del danno lamentato a seguito di questa duplice omissione.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La Goldman Management Inc. sopporta le proprie spese.
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