ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
1o ottobre 2013 ( *1 )
«Liquidazione delle spese»
Nella causa C‑521/09 P‑DEP,
avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura della Corte, proposta il 14 gennaio 2013,
Elf Aquitaine SA, con sede in Courbevoie (Francia), rappresentata da E. Morgan de Rivery e É. Chassaing, avocats,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da F. Ronkes Agerbeek e F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da E. Jarašiūnas, presidente di sezione, A. Ó Caoimh (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: A. Calot Escobar
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La causa in esame riguarda la liquidazione delle spese sostenute dalla Elf Aquitaine SA (in prosieguo: la «Elf Aquitaine») nell’ambito del procedimento di primo grado oggetto dell’impugnazione che ha dato luogo alla sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione (C-521/09 P, Racc. pag. I-8947).
2
Con tale impugnazione la Elf Aquitaine aveva chiesto alla Corte, in particolare, l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 30 settembre 2009, Elf Aquitaine/Commissione (T‑174/05; in prosieguo: la «sentenza oggetto di impugnazione»).
3
Con la citata sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, la Corte ha annullato la sentenza oggetto di impugnazione, ha avocato a sé la causa e ha annullato la decisione C(2004) 4876 def. della Commissione, del 19 gennaio 2005, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E‑1/37.773 – AMCA).
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Dato che sia la Elf Aquitaine sia la Commissione europea sono rimaste parzialmente soccombenti in taluni capi nell’ambito del procedimento di impugnazione, la Corte ha deciso che esse avrebbero sopportato ciascuna le proprie spese relative a tale procedimento.
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Per contro, per quanto concerne le spese relative al procedimento di primo grado, la Commissione, essendo rimasta in definitiva soccombente, è stata condannata alle spese ad esso relative.
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Non essendo stato raggiunto alcun accordo tra la Elf Aquitaine e la Commissione in merito all’importo delle spese ripetibili relative al suddetto procedimento, la Elf Aquitaine ha proposto la presente domanda.
Argomenti delle parti
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La Elf Aquitaine chiede alla Corte di fissare l’importo delle proprie spese relative al procedimento di primo grado, che spetta alla Commissione rimborsare, in EUR 255 620,45 «al netto di tasse», di cui EUR 251 097,99 a titolo di onorari di avvocato e EUR 4 522,46 a titolo di esborsi e spese di viaggio. Tale società afferma, in sostanza, che gli importi richiesti sono stati valutati conformemente ai criteri sanciti dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale. A tal riguardo, la ricorrente sottolinea, in particolare, la difficoltà della causa sfociata nella citata sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, l’entità del lavoro svolto e l’interesse economico che tale causa presentava per essa.
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La Commissione ritiene che la domanda della Elf Aquitaine, riguardante un totale di oltre 1000 ore di lavoro svolto da 19 avvocati, ecceda largamente quanto può essere considerato come spese indispensabili ai fini del procedimento di primo grado. A tal riguardo, la Commissione contesta il fatto che la citata causa presentasse una particolare difficoltà e rivestisse un’importanza sotto il profilo del diritto della concorrenza o, per la ricorrente, in termini di interessi economici. Inoltre, per quanto riguarda l’entità del lavoro all’origine degli onorari pretesi, la Commissione sostiene che le note di onorari in questione comprendono prestazioni che non erano necessarie ai fini del procedimento di primo grado. Ritenendo accettabile la tariffa oraria media derivante dalla domanda della Elf Aquitaine, vale a dire EUR 244, la Commissione considera che l’importo ripetibile a titolo degli onorari di avvocato dovrebbe essere fissato in EUR 24400, importo questo che corrisponderebbe a 100 ore di lavoro. Quanto agli esborsi e alle spese diversi dagli onorari di avvocato, la Commissione considera che l’importo ripetibile a tale titolo debba essere limitato a EUR 2000.
Giudizio della Corte
9
Va preliminarmente ricordato che, ai sensi degli articoli 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza degli articoli 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, e 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, «[s]i provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa». Pertanto, in forza dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.
10
Poiché la sentenza oggetto di impugnazione è stata annullata e avendo la Corte avocato a sé la causa, si deve necessariamente constatare che è la citata sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, ad aver definito il procedimento di primo grado. Inoltre, poiché la sentenza oggetto di impugnazione è stata annullata nella sua interezza, non esiste più alcuna decisione del Tribunale sulle spese del procedimento di primo grado dinanzi ad esso.
11
In una situazione analoga la Corte ha già considerato che essa era competente a pronunciarsi su una domanda di liquidazione delle spese vertente, segnatamente, sulle spese relative al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, ordinanza del 3 settembre 2009, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, C‑326/05 P‑DEP, punti 9 e 37).
12
Pertanto, a differenza delle domande che hanno dato origine alle ordinanze del 17 novembre 2005, Matratzen Concord/UAMI (C‑3/03 P‑DEP, punti 2 e 14), nonché dell’11 gennaio 2008, CEF e CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie, C‑105/04 P‑DEP e C‑113/04 P‑DEP, punti 21 e 22), la presente domanda di liquidazione delle spese, pur vertente sulle spese del procedimento di primo grado, rientra nella competenza della Corte.
13
Occorre dunque ricordare che, ai sensi dell’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, e, peraltro, ai sensi anche dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno, e il compenso all’agente, consulente o avvocato».
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Discende da tale articolo 144, lettera b), che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute dalle parti per la causa e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tali fini (v., in tal senso, ordinanze del 9 novembre 1995, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, C‑89/85 DEP, punto 14, nonché del 28 febbraio 2013, Comunidad autónoma de La Rioja/Diputación Foral de Vizcaya e a., C‑465/09 P‑DEP, punto 22).
15
Secondo costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione è legittimato non già a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese (v., in particolare, ordinanze del 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, 318/82, Racc. pag. 3727, punto 2, e del 7 giugno 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, punto 19). Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, tale giudice non deve prendere in considerazione tariffe nazionali degli onorari spettanti agli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (v., in particolare, ordinanze Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, cit., punto 2, e del 30 novembre 1994, British Aerospace/Commissione, C-294/90 DEP, Racc. pag. I-5423, punto 10).
16
Sempre secondo costante giurisprudenza, poiché il diritto dell’Unione non prevede disposizioni di natura tariffaria o relative al tempo di lavoro necessario, il giudice dell’Unione deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché le difficoltà della causa, l’entità del lavoro che il procedimento contenzioso può aver cagionato agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che erano in gioco per le parti in lite (v., in particolare, ordinanze del 1o luglio 1981, DGV e a./CEE, 241/78, 242/78 e da 246/78 a 249/78, Racc. pag. 1731, punto 3, nonché del 16 maggio 2013, Deoleo/Aceites del Sur‑Coosur, C‑498/07 P‑DEP, punto 20).
17
È alla luce di questi elementi che nel caso di specie deve essere valutato l’importo delle spese ripetibili.
18
In primo luogo, per quanto riguarda l’oggetto e la natura della controversia, va ricordato che, nel caso di specie, occorre liquidare non già le spese relative al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte, bensì quelle relative al procedimento di primo grado. A tal riguardo, sono inoperanti gli argomenti della Elf Aquitaine relativi al procedimento di impugnazione da cui è scaturita la citata sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione.
19
Ciò premesso, sebbene, come ricordato dalla Commissione, i fatti relativi all’infrazione all’origine della decisione menzionata al punto 3 della presente ordinanza non siano stati oggetto di discussione dinanzi al Tribunale, risulta dai punti 40 e da 129 a 176 della sentenza oggetto di impugnazione che il procedimento di primo grado verteva, oltre che su varie questioni di diritto, sulla questione di fatto se il complesso di indizi allegati dalla ricorrente a seguito della comunicazione degli addebiti da parte della Commissione provasse l’autonomia sul mercato di una controllata della ricorrente, in passato denominata Elf Atochem SA, poi Atofina SA e, al momento dell’impugnazione che ha dato origine alla citata sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, Arkema SA.
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In secondo luogo, per quanto riguarda l’importanza della controversia sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, risulta dalla citata sentenza che, in primo grado, sono state sollevate diverse questioni di diritto non prive di complessità, aventi sicura rilevanza per la corretta comprensione e applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione. A tal riguardo si deve osservare che, contrariamente a quanto lascia intendere la Commissione, talune questioni sollevate, alla luce del diritto dell’Unione, dalla presunzione semplice secondo cui una società controllante che detiene il 100% del capitale di una controllata esercita effettivamente un’influenza determinante su quest’ultima non erano state chiaramente risolte al momento in cui si è svolto il procedimento dinanzi al Tribunale, vale a dire prima della pronuncia, in particolare, della sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C-97/08 P, Racc. pag. I-8237).
21
In terzo luogo, riguardo agli interessi economici che la controversia ha presentato per le parti, occorre considerare, contrariamente a quanto afferma la Commissione, che detta controversia, avente ad oggetto un’ammenda di EUR 45 milioni, rivestiva un’importanza dal punto di vista economico quanto meno non trascurabile per la ricorrente.
22
In quarto luogo, relativamente all’entità del lavoro prestato, da una giurisprudenza consolidata risulta che, in base alle peculiarità di ciascuna causa, tra le quali la più importante è la complessità, il compenso di più avvocati può essere considerato come rientrante nella nozione di «spese indispensabili», ai sensi dell’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura della Corte (v. in tal senso, segnatamente, ordinanze del 15 marzo 1994, ENU/Commissione, C‑107/91 DEP, punto 22, e Deoleo/Aceites del Sur‑Coosur, cit., punto 27). Pertanto, all’atto della fissazione dell’importo delle spese ripetibili, è necessario tener conto in particolare del numero totale delle ore di lavoro che possono apparire obiettivamente indispensabili per la causa, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite (v. in tal senso, segnatamente, citate ordinanze CEF e CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie, punto 42; France Télévisions/TF1, punto 28, nonché Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, punto 28).
23
A tal riguardo, tenuto conto in particolare della giurisprudenza menzionata ai punti 14 e 15 della presente ordinanza, occorre osservare che una parte delle mille ore di lavoro compiuto dai 19 avvocati interessati non risulta essere stato indispensabile ai fini del procedimento, ai sensi dell’articolo 144, lettera b), del regolamento di procedura della Corte. Ad esempio, risulta infatti dalle note di onorari allegate dalla Elf Aquitaine alla sua domanda che tali onorari si riferiscono in particolare a ricerche molto approfondite in materia di diritto societario o di diritto ambientale che, tenuto conto della nozione di «impresa», ben consolidata nel diritto della concorrenza dell’Unione, hanno avuto un’utilità ridotta ai fini della controversia.
24
Infine, poiché la ricorrente ha espresso, nella sua domanda di liquidazione delle spese, gli importi degli onorari dei propri avvocati «al netto di tasse», va ricordato che tale società, in qualità di impresa commerciale, è soggetta all’imposta sul valore aggiunto e che, di conseguenza, ha il diritto di recuperare gli importi versati a titolo di tale imposta in occasione del pagamento dei suddetti onorari, di modo che tali importi non devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo delle spese ripetibili (v. in particolare, in tal senso, ordinanze del 16 dicembre 1999, Hüls/Commissione, C‑137/92 P‑DEP, punto 20; del 10 luglio 2012, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/Yorma’s, C‑191/11 P‑DEP, punto 24, e Deoleo/Aceites del Sur‑Coosur, cit., punto 32).
25
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e dell’esame dei documenti prodotti dalla ricorrente, la Corte considera adeguato fissare in EUR 90 000 l’importo degli onorari di avvocato ripetibili in forza dell’articolo 144 del regolamento di procedura della Corte.
26
Riguardo agli esborsi e alle spese di viaggio, basti constatare che, in assenza di più ampie precisazioni nella domanda di liquidazione delle spese, non è stato dimostrato il carattere indispensabile, ai fini del procedimento di primo grado, di una parte degli esborsi e delle spese oggetto di tale domanda.
27
Occorre pertanto stimare l’importo degli esborsi e delle spese diverse dagli onorari di avvocato in EUR 3 000.
28
Da tutte le suesposte considerazioni risulta che verrà fatta una giusta valutazione delle spese ripetibili relative al procedimento di primo grado fissandone l’importo in EUR 93000.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:
L’importo totale delle spese che la Commissione europea deve rimborsare alla Elf Aquitaine SA, in forza della sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione (C‑521/09 P), è fissato in EUR 93000.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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