1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/65
Ricorso presentato il 10 giugno 2009 — Pascual García/Commissione
(Causa F-58/09)
2009/C 180/122
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: César Pascual García (Madrid, Spagna) (Rappresentanti: B. Cortese e C. Cortese, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione della Commissione di assumere il ricorrente quale assistente tecnico, a far data dal 10 marzo 2009, con inquadramento AST3/grado 2, nella parte in cui non provvede ad attribuirgli i diritti ed il trattamento economico necessari ad assicurare una corretta attuazione alla sentenza del tribunale della funzione pubblica, 22 maggio 2008, in causa F-145/06, Pascual García/Commissione.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione di assumere il ricorrente quale assistente tecnico, a far data dal 10 marzo 2009, con inquadramento AST3/grado 2, nella parte in cui non provvede ad attribuirgli i diritti ed il trattamento economico necessari ad assicurare una corretta attuazione alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica, 22 maggio 2008, in causa F-145/06, Pascual García/Commissione ed in particolare:
a)
nella parte in cui non prevede che l’anzianità di servizio del ricorrente sia calcolata con riferimento alla data 1o aprile 2006, ai fini della progressione nell’inquadramento, ai fini del calcolo dei diritti a pensione e ad ogni altro fine utile;
b)
nella parte in cui nega il diritto del ricorrente all’indennità di dislocazione di cui all’art. 4, comma 1, dell’allegato VII dello statuto;
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annullare per quanto necessario la decisione 10 marzo 2009 di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente nella stessa data, mirante ad ottenere i diritti ed il trattamento economico necessari ad assicurare una corretta attuazione alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica, 22 maggio 2008, in causa F-145/06, Pascual García/Commissione, compresi gli emolumenti e le indennità varie non pagati, maggiorati degli interessi di mora;
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in subordine, condannare la Commissione al risarcimento del danno corrispondente al mancato riconoscimento dell’indennità di dislocazione;
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condannare la convenuta alle spese.
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