19.12.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/43
Ricorso presentato il 17 settembre 2009 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-78/09)
2009/C 312/71
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente relativa al rimborso delle spese processuali sostenute nella causa T-18/04, alle quali la convenuta è stata condannata con sentenza del Tribunale di primo grado del 10 giugno 2008. Inoltre, la condanna della convenuta a risarcire il danno materiale e morale causato al ricorrente.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto, da parte della convenuta, della domanda datata 22 settembre 2008;
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annullare, per quanto necessario, la decisione, comunque formatasi, con la quale fu rigettato il reclamo datato 8 aprile 2009;
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condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di 15 882,31 euro, maggiorati degli interessi di mora nella misura del 10 % all’anno con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data della domanda del 22 settembre 2008 e fino alla data odierna, a titolo di risarcimento del danno materiale patito dal ricorrente a cagione della decisione controversa e prodottosi nel lasso di tempo immediatamente anzidetto;
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condannare la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente, pro bono et ex aequo, della somma di 6 500,00 euro somma maggiore ovvero minore che il Tribunale vorrà ritenere giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale patito dal ricorrente a cagione della decisione controversa e prodottosi nel lasso di tempo che va dalla emissione di quest’ultima fino alla data odierna;
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condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra domani e quello in cui la domanda datata 22 settembre 2008 sarà accolta in toto e senza eccezione alcuna nonché le relative decisioni ovvero atti materiali, nulla escluso ovvero eccettuato, saranno posti in essere, la somma di 5 euro, ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente, a titolo di risarcimento del danno patito dal ricorrente a cagione della decisione controversa e prodottosi nel lasso di tempo immediatamente anzidetto;
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condannare la convenuta alla rifusione di tutte le spese diritti ed onorari di procedura inerenti questo ricorso.
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