14.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 145/26
Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — Grecia/Commissione
(Causa T-184/09) (1)
(FEAOG - Sezione Garanzia - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero - Art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 - Valutazione del rischio di danno finanziario per il FEAOG - Principio di proporzionalità)
2011/C 145/42
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: V. Kontolaimos, E. Leftheriotou e V. Karra, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Jimeno Fernández e A. Markoulli, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2009, 2009/253/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia (GU L 75, pag. 15), in quanto essa esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
(1) GU C 193 del 15.8.2009.
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