10.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 343/13
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012 — Polonia/Commissione
(Causa T-333/09) (1)
(Feasr - “Modulazione” - Ripartizione tra gli Stati membri degli importi risparmiati - Distinzione fra i vecchi Stati membri e quelli che hanno aderito all’Unione nel 2004 - Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 - Solidarietà - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione)
2012/C 343/18
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Dowgielewicz, poi M. Szpunar, B. Majczyna e D. Krawczyk, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e M. Owsiany-Hornung, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione 2009/444/CE della Commissione, del 10 giugno 2009, relativa all’assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per gli anni 2009-2012 (GU L 148, pag. 29), in quanto l’allegato I assegna agli Stati membri, per l’anno 2012, importi risultanti dalla modulazione conformemente all’articolo 9, numeri 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003(GU L 30, pag. 16)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
(1) GU C 267 del 7.11.2009.
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