17.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/21
Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012 — Pucci International/UAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)
(Causa T-357/09) (1)
(Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Emidio Tucci - Marchi comunitario figurativo e nazionali denominativi e figurativo anteriori Emilio Pucci e EMILIO PUCCI - Impedimenti relativi alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 - Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009)
2012/C 355/44
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Emilio Pucci International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto e E. Gavuzzi)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente avv.ti J. L. Rivas Zurdo, E. López Camba e E. Seijo Veiguela, successivamente avv.ti J. L. Rivas Zurdo e E. Seijo Veiguela)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 18 giugno 2009 (procedimenti riuniti R 770/2008-2 e R 826/2008-2), relativa a una procedura di opposizione tra Emilio Pucci International BV e El Corte Inglés, SA.
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 18 giugno 2009 (procedimenti riuniti R 770/2008-2 e R 826/2008-2) è annullata nella parte riguardante, in primo luogo, la prova dell’uso degli occhiali rientranti nella classe 9 e, in secondo luogo, l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 agli occhiali rientranti nella classe 9, agli articoli di gioielleria, bigiotteria e agli orologi rientranti nella classe 14 e alla carta igienica rientrante nella classe 16.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
La Emilio Pucci International BV è condannata a sopportare un terzo delle spese. L’UAMI e El Corte Inglés, SA, sono condannati a sopportare due terzi delle spese.
(1) GU C 267 del 7.11.2009.
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