26.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 151/27
Ordinanza del Tribunale del 19 marzo 2012 — Associazione «Giùlemanidallajuve»/Commissione
(Causa T-273/09) (1)
(Concorrenza - Intese - Abuso di posizione dominante - Rigetto di una denuncia - Interesse legittimo - Interesse comunitario - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)
2012/C 151/43
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Associazione «Giùlemanidallajuve» (Cerignola) (rappresentanti: L. Misson, G. Ernes e A. Pel, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e V. Di Bucci, agenti, assistiti da J. Derenne, avvocato)
Interveniente a sostegno della convenuta: Fédération internationale de football association (FIFA) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: A. Barav e D. Reymond, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C(2009) 3916 della Commissione, del 12 maggio 2009, adottata in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione e recante rigetto, per difetto di interesse legittimo e di interesse comunitario, della denuncia presentata dalla ricorrente, concernente talune infrazioni agli articoli 81 CE e 82 CE asseritamente commesse dalla Federazione italiana giuoco calcio, dal Comitato olimpico nazionale italiano, dalla Union of European Football Associations e dalla Fédération internationale de football association, in relazione alle sanzioni inflitte alla Juventus Football Club SpA di Torino (caso COMP/39464 — Sostenitori della Juventus Torino/FIGC-CONI-UEFA-FIFA).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Associazione «Giùlemanidallajuve» è condannata al pagamento delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Fédération internationale de football association (FIFA) sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 244 del 10.10.2009.
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