Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 7 aprile 2011 – Gruber / UAMI (Run the globe)
(causa T‑12/09)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo Run the globe – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 20, 24-27)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 6 novembre 2008 (procedimento R 1779/2007-1), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo Run the globe come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Alexander Gruber
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo Run the globe per servizi della classe 41 – domanda di registrazione n. 5154521
Decisione dell’esaminatore:
Diniego della registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. Alexander Gruber è condannato alle spese.
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