Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 maggio 2012 —
Evropaïki Dynamiki / Commissione
(causa T‑17/09)
«Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Prestazione di servizi informatici relativi ad un sistema di scambio elettronico di informazioni sulla previdenza sociale (sistema EESSI) nel settore del coordinamento della previdenza sociale delle persone che si spostano in Europa — Rigetto dell’offerta di un candidato — Affidamento dell’appalto — Obbligo di motivazione — Trasparenza — Parità di trattamento — Errore manifesto di valutazione — Carenza di interesse ad agire — Responsabilità extracontrattuale»
1. Appalti pubblici dell’Unione europea — Conclusione di un appalto a seguito di gara — Potere discrezionale delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale — Limiti (v. punto 37)
2. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi — Presa in considerazione, nell’ambito della motivazione, delle risposte di un’istituzione alle domande di un offerente scartato — Presupposto (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 38‑45, 56, 73)
3. Appalti pubblici dell’Unione europea — Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici — Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento e di non discriminazione degli offerenti — Portata (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento della Commissione n. 2342/2002) (v. punti 65‑68)
4. Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Persone fisiche o giuridiche — Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente — Nozione — Ricorso proposto da un offerente, scartato prima dello stadio che precede la decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico, avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente — Esclusione — Irricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 114, 117‑120)
5. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Danno certo ed effettivo — Danno da lucro cessante — Danno futuro e ipotetico — Inammissibilità (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 122‑123)
6. Procedura — Spese — Condanna della parte vittoriosa a sopportare le proprie spese nonché quelle dei ricorrenti — Presupposto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, § 3) (v. punti 130‑132)
Oggetto
Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito del bando di gara d’appalto VT/2008/019 EMPL EESSI, relativo alla fornitura di prodotti e servizi informatici nell’ambito del sistema EESSI (GU 2008/S 111‑148 213), nonché della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro, domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.
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