Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 7 ottobre 2010 – Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch / UAMI
(causa T‑47/09)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio denominativo comunitario – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 29, 49-50)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 27 novembre 2008 (procedimento R 1094/2008-1), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch eV
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo per servizi delle classi 35 e 41 – domanda n. 4 606 372
Decisione dell’esaminatore:
Rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch eV è condannata alle spese.
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