Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 9 marzo 2010 – hofherr communikation / UAMI (NATURE WATCH)
(causa T‑77/09)
«Marchio comunitario – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio denominativo NATURE WATCH – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 23, 39)
Oggetto
Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 4 dicembre 2008 (procedimento R 1410/2008 1), concernente la registrazione internazionale che designa la Comunità europea del marchio denominativo NATURE WATCH.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
hofherr communikation GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo NATURE WATCH per prodotti e servizi delle classi 9, 39, 41 e 43 – registrazione internazionale n. WOO 957 541
Decisione dell’esaminatore:
Diniego della registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
LA hofherr communikation GmbH è condannata alle spese.
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