Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 5 ottobre 2010 – Strategi Group / UAMI – RBI (STRATEGI)
(causa T‑92/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Demanda di marchio comunitario denominativo STRATEGI – Marchio nazionale denominativo anteriore Stratégies – Impedimento relativo alla registrazione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 42, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009) e regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95»
Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso parziale – Rilevanza (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punto 45)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 18 dicembre 2008 (procedimento R 1581/2007-2), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Reed Business Information (RBI) e la Strategi Group Ltd.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Strategi Group Ltd
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo STRATEGI per servizi della classe 35.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Reed Business Information (RBI)
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Registrazione francese n. 1 240 001 del marchio denominativo Stratégies per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 28, 35, 41 e 42.
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento della decisione della divisione di opposizione.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Strategi Group Ltd è condannata alle spese.
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