Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 8 settembre 2010 – Icebreaker / UAMI – Gilmar (ICEBREAKER)
(causa T‑112/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ICEBREAKER – Marchio nazionale denominativo anteriore ICEBERG – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Diniego parziale di registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 22, 48)
Oggetto
Ricorso presentato avverso la decisione della quarta sezione della commissione di ricorso dell’UAMI 15 gennaio 2009 (procedimento R 1536/2007‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Gilmar SpA e la Icebreaker Ltd.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Icebreaker Ltd
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo ICEBREAKER, per prodotti appartenenti alle classi 9, 24 e 25 – domanda di registrazione n. 3 205 523
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Gilmar SpA
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Marchio denominativo italiano ICEBERG per prodotti appartenenti alla classe 25; marchio denominativo internazionale ICEBERG per prodotti appartenenti alla classe 25; marchio denominativo spagnolo ICEBERG per prodotti appartenenti alla classe 25; il marchio denominativo italiano ICE, per prodotti appartenenti alla classe 25; marchio denominativo internazionale ICE per prodotti appartenenti alla classe 25
Decisione della divisione di opposizione:
Parziale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Icebreaker Ltd è condannata alle spese.
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