Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 28 ottobre 2010 – Farmeco / UAMI – Allergan (BOTUMAX)
(causa T‑131/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BOTUMAX – Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori BOTOX – Impedimenti relativi alla registrazione – Rischio di confusione – Lesione alla notorietà – Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 46, 65‑67)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punti 82-86, 92‑101)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 2 febbraio 2009 (procedimento R 60/2008‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Allergan, Inc. e la Farmeco Dermokallyntika.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
Farmeco AE Dermokallyntika
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo BOTUMAX per prodotti delle classi 3, 5 e 16 – domanda n. 3 218 237
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Allergan Inc.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:
Varie registrazioni come marchio comunitario e nazionale del marchio denominativo o del segno BOTOX per prodotti e servizi rispettivamente delle classi 5, 16 e 42
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento della decisione impugnata e parziale rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario di cui trattasi.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Farmeco AE Dermokallyntika è condannata alle spese.
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